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AFFIDO PARITARIO – COLLOCAZIONE FIGLI NELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
L’affido condiviso con collocazione paritaria è senz’altro l’approdo ideale per garantire una sana bigenitorialità ai figli di genitori separati, negli ultimi tempi, fortunatamente, la giurisprudenza di merito e di legittimità è sempre più incline a confermare questo dato.
La collocazione paritaria, tuttavia, pone legittimi e fisiologici interrogativi su molti elementi oggetto di valutazione all’interno delle separazioni, solitamente l’angolo della riflessione è maggiormente orientato verso il tema del mantenimento diretto, ma esiste un altro fattore altrettanto meritevole di approfondimento, ovvero la sorte della casa familiare.
Ed infatti, una volta assodata la parità di tempistiche relative alla frequentazione genitori – figli, nonché il contributo di mantenimento di questi, diretto, se i redditi dei genitori si equivalgono, ovvero perequativo compensativo / in caso contrario, risulta più difficoltoso comprendere quella che è la sorte della casa, coniugale, chi può beneficiare della stessa, ed a che titolo.
Sul punto, come sempre accade, ci troviamo a dipanare la matassa dei suddetti fisiologici interrogativi attraverso l’analisi dei recenti provvedimenti di merito, e di legittimità, sul tema.
A tal la Corte d’Appello di Torino con un’innovativa decisione in tema di collocamento della prole ha confermato - con il decreto n. 314 del 14 marzo 2024 - la pronuncia del Tribunale di Cuneo che, senza alcun accordo tra le parti, aveva disposto il collocamento paritario e alternato delle figlie nella casa coniugale (Corte d’appello di Torino, decreto del 14 marzo 2024, n. 314).
Il caso all’esame della Corte, era caratterizzato da un’altissima conflittualità tra i genitori emersa nel corso del giudizio, la donna aveva altresì sporto denuncia per maltrattamenti, da tale decisione conseguiva la presa in carico del caso da parte dei Servizi Sociali, il Giudice di primo grado, valutata approfonditamente la situazione previa accurata fase istruttoria nella quale era emergeva la piena capacità di entrambi i genitori di occuparsi adeguatamente della prole, disponeva che le figlie della coppia avessero residenza e collocazione stabile presso l’abitazione coniugale, disciplinando i tempi di permanenza di esse con ciascun genitore che si sarebbe alternato nella casa insieme alle figlie.
Con la suddetta decisione, la Corte d’Appello di Torino riconosceva che:
1) “Le relazioni dei Servizi, richieste dalla Corte, costituiscono un'evidente conferma della sussistenza dei presupposti del collocamento paritario delle minori con i genitori, a settimane alterne, presso l'abitazione familiare. Entrambi i genitori sono presenti nella vita delle loro figlie, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico e nell'organizzazione della quotidianità̀ si avvalgono, come diffusamente succede, del supporto dei nonni materni e paterni”.
2) Stante la forte disparità economica tra i genitori riconosceva un assegno perequativo a carico del padre nella misura di 100 euro a figlia.
La pronuncia in oggetto è senz’altro innovativa, in primo luogo infatti, siamo di fronte ad un provvedimento che ha disposto l’affido paritario in via impositiva, a prescindere dalla domanda avanzata dalle parti, ovviamente forte dell’ampio potere officioso riconosciuto in materia familiare al Giudicante, qualora siano in gioco diritti indisponibili dei minori.
Da ricordare infatti che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6810/2023 aveva, sdoganato il principio in virtù del quale la collocazione paritaria dei figli (specie in caso di alternanza dei genitori stessi nella casa familiare è necessario che vi sia una reciproca collaborazione tra le parti e che in giudizio sia rappresentata compiutamente l’organizzazione della vita familiare e la rispondenza della stessa all’interesse della prole.
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Ancora, la pronuncia è innovativa, perché concretizza in maniera effettiva il principio per il quale la funzione principale della casa familiare è diretta alla salvaguardia del benessere dei minori nella fase patologica e traumatica che vede la fine dell’unione familiare.
Il suddetto principio, che in teoria dovrebbe sottendere ogni decisione in merito all’assegnazione della casa coniugale, ha conosciuto numerose falle nell’applicazione pratica, spesso infatti viene meno la precipua finalità di minimizzazione delle ripercussioni sulla prole della decisione separativa assunta dai genitori.
Pertanto, la previsioni caratterizzate dal fatto che siano i figli a spostarsi da una casa all’altra per a garanzia della bigenitorialità, comporta un elevato grado di stress legato agli spostamenti da un luogo ad un altro (cfr. sent. Cassazione Civile n. 4060 del 15 febbraio 2017). (Sui punti che precedono cfr. Banca dati One Legale Leggi D’Italia, quotidiano giuridico - Sì al collocamento dei figli nella casa familiare, i genitori si alternano di Scrascia Jessica Avvocato)
Ovviamente, quando viene in rilievo la collocazione paritaria, non vi è una revoca automatica dell’assegnazione dell’immobile, la consolidato Giurisprudenza di Legittimità sul punto, non a caso, impone di analizzare il caso concreto con il metro univoco dell’interesse dei figli minori, l’eventuale assegnazione o meno, dovrà soddisfare il predetto requisito, potendo pertanto emergere situazioni in cui la casa non viene affatto assegnata ovvero, al contrario, pur in presenza di un affido condiviso con collocazione paritaria, essere assegnata ad uno dei due genitori, ovvero, come giustappunto emerge dal provvedimento analizzato in premessa, prevedere una collocazione dei figli nella casa familiare con alternanza dei genitori.
Non è semplice districarsi in questa selva oscura di situazioni particolari, d’altra parte, solo chi pratica con costanza la materia delle relazioni familiare, conosce le difficoltà di comporre i delicati interessi in gioco.
Lo scrivente non manca mai di evidenziare la propria propensione per la soddisfazione dell’interesse della prole, tuttavia, è necessario aver cura, - anche e soprattutto in casi come quello in oggetto, in cui i genitori si alternano nella casa familiare – di salvaguardare altresì il benessere psico fisico di un genitore, evitando accuratamente di porre lo stesso alla pubblica gogna sociale per il solo fatto di aver legittimamente deciso di interrompere un rapporto coniugale.
In ogni caso, è di vitale importanza cercare sempre di curare i rispettivi interessi in gioco in un contesto non tossico, non conflittuale, e pertanto in un terreno fertile e propedeutico agli accordi.
Avvocato civilista
2 mesiRicordo ancora l'espressione del magistrato quando, non molto tempo fa, proposi questa soluzione...😅