Il primo responsabile della sicurezza aziendale: l’importanza della corretta scelta dell’impresa affidataria dei servizi di manutenzione

Il primo responsabile della sicurezza aziendale: l’importanza della corretta scelta dell’impresa affidataria dei servizi di manutenzione

Il D.Lgs 81/2008 pone in capo al Datore di lavoro la responsabilità principale dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

L’articolo 26 del D.Lgs 81/2008 prevede che il committente (Datore di lavoro) dovrà limitarsi a richiedere all’impresa affidataria i seguenti documenti:

  • Certificato iscrizione alla Camera di Commercio;
  • Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali.

In caso di infortunio, il Magistrato non si accontenta della richiesta di questi due documenti, ( come già avvenuto in molti casi in passato) infatti, per attribuire o meno una eventuale colpa in eligendo al Datore di lavoro, si richiedono ben altre verifiche sostanziali e non solo formali come previsto dall’art. 26 D.Lgs 81/2008.

L’iscrizione alla Camera di Commercio e l’autocertificazione quindi non riparano il Datore di lavoro da una condanna per Culpa in eligendo, il quale si deve preoccupare non solo se la ditta manutentrice è abilitata ad operare ma anche della sua capacità operativa, del rispetto delle norme sull’ambiente e la sicurezza e dell’idoneità tecnico – professionale.

L’azienda AESSE si pone vicino al DATORE DI LAVORO per sostenerlo verso le sue responsabilità e fornisce, su richiesta al cliente, i seguenti requisiti tecnico-professionali e la seguente documentazione, senza la quale è impossibile effettuare una buona verifica dell’idoneità del manutentore.

IL DATORE DI LAVORO: Documentazione di valutazione manutentore:

  • DURC, documento unico di regolarità contributiva garantisce che l’impresa sia in regola con il pagamento dei contributi;
  • Dichiarazione ORGANICO MEDIO ANNUO, per verificare l’effettiva forza lavoro dell’impresa;
  • Nominativi delle figure della sicurezza RSPP, RLS, Medico competente a garanzia dell’adempimento dei requisisti di base della normativa di sicurezza;
  • CURRICULUM dell’impresa, con elencati i principali servizi di manutenzione degli ultimi tre anni;
  • Tasso INAIL applicato, caratterizza la tendenza infortunistica dell’impresa;
  • Attestati di FORMAZIONE DEI LAVORATORI e dei preposti, ed elenco dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE assegnati ai dipendenti;
  • elenco delle MACCHINE E ATTREZZATURE che l’impresa intende utilizzare per il servizio di manutenzione, dichiarazione  di proprietà, marchio CE, matricola e anno costruzione, indicazioni sulle capacità operative delle macchine per valutare la capacità di produzione e quindi di valutare la congruità del fornitore stesso.
  • Dichiarazione che l’impresa non ha subito provvedimenti di sospensione dell’attività previsti dall’art. 14 D.Lgs 81/2008 per utilizzo di manodopera non regolare o violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Polizza assicurativa RC IMPRESA massimale €  3.000.000,00;
  • Abilitazione alla manutenzione sugli impianti antincendio rif. D.M. 37/2008 lettera “G”
  • Utilizzo esclusivamente di personale dipendente dell’azienda, in quanto altro personale non potrebbe avere la idoneità tecnica.

Il DATORE DI LAVORO: corresponsabilità della corretta gestione dei rifiuti prodotti dal manutentore:

In relazione al principio della trasparenza e tracciabilità dei rifiuti è opportuno che il Datore di lavoro richieda alla ditta che effettua le operazioni di manutenzione la documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento e/o recupero degli agenti estinguenti e/o altro materiale fuori norma prelevato dall’azienda del Committente.

In caso di ispezione da parte dell’Autorità competente ( USL, CORPO FORESTALE DELLO STATO, POLIZIA PROVINCIALE ecc.) la scelta di una azienda di manutenzione non qualificata espone il Datore di lavoro a RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI.

Con L’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 comma 8 e s.m.i. tutte le aziende che effettuano servizi di manutenzione sono chiamate ad applicare la disciplina che regolamenta la gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività. Il Datore di lavoro può verificare l’idoneità dell’azienda di manutenzione attraverso un controllo sul sito www.albogestoriambientali.com

L’azienda AESSE fornisce le seguente documentazione:

  • Iscrizione ALBO GESTORI AMBIENTALI nr. FI20645
  • Invio per conoscenza ai clienti del 4° foglio di smaltimento estinguenti, effettuato con azienda autorizzata.

Alcuni codici CER di riferimento:

 manichette antincendio                     04.02.09

porte tagliafuoco                                 17.04.05

maniglioni antipanico                          17.04.05

polvere esausta                                    16.05.09

 

 

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