Il Risarcimento in Forma Specifica è una Clausola Vessatoria?
Il Risarcimento in Forma Specifica è una Clausola Vessatoria?
Il Patrocinatore, dopo aver notificato la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia per danni subiti dal proprio assistito, si vede notificare una comunicazione “Clausola di Polizza: Risarcimento in Forma Specifica”. Perché?
Dobbiamo necessariamente spiegare, seppur brevemente, cosa prevede la clausola di polizza risarcimento in forma specifica. Abbiamo un contratto di assicurazione RCA caratterizzato dal fatto che il contraente, A FRONTE DI UNO SCONTO SUL PREMIO, si impegna, in caso di sinistro, a far riparare il mezzo in un centro di autoriparazione facente parte di quelli convenzionati con l'impresa assicurativa. In pratica è una CLAUSOLA CONTRATTUALE FACOLTATIVA, che qualora sottoscritta, concede la possibilità alla compagnia assicuratrice di provvedere all’indennizzo del danno NON CORRISPONDENDO DENARO ma attraverso la riparazione del veicolo danneggiato, che avviene normalmente utilizzando una propria carrozzeria “convenzionata”. Alcuni Patrocinatori contestano il contenuto di tale clausola ritenendola vessatoria.
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La Suprema Corte di Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2022, n. 23415 ha stabilito che tale clausola NON È VESSATORIA, né ai sensi dell’art. 1341 c.c., né ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, (Codice del Consumo), poiché non comporta alcuna limitazione della responsabilità dell'assicuratore né alcun significativo squilibrio tra le parti del rapporto contrattuale, piuttosto, la sottoscrizione della clausola attribuisce dei vantaggi all'assicurato, consistenti nel diritto ad uno sconto sul premio ed alla riparazione del danno in forma specifica, immediata e veloce, senza anticipazione di costi. La clausola in questione, infatti, avvantaggia l’assicurato, offrendogli la possibilità a scegliere, liberamente e senza costrizione se sottoscrivere la clausola che lo impegna a far riparare il veicolo presso una carrozzeria convenzionata, beneficiando dello sconto sul premio, o se rinunciare allo sconto, conservando la facoltà di rivolgersi al proprio riparatore di fiducia.
La Suprema Corte ha, dunque, confermato la piena validità ed efficacia della clausola di risarcimento in forma specifica, definendola “perfettamente conforme a diritto”
Direttore di filiale presso Infortunistica Italiana Agenzia Milano 1 | Esperto in risarcimento danni
2 anniIn ambito di Rca tali garanzie verranno sempre contestate da noi patrocinatori in quanto non applicabili, come ribadito anche da varie sentenze a riguardo. In ambito CVT è un'altro discorso.
avvocato
2 anniSacrosanto. Il risarcimento in forma specifica è una modalità per ripristinare la situazione pregressa ed anzi dovrebbe essere il sistema privilegiato
Presidente Regionale Carrozzieri Confartigianato presso Confartigianato Imprese
2 anniIl risarcimento in forma specifica, la cui riparazione viene effettuata presso una carrozzeria “fiduciaria”. Và sottolineato che il carrozziere per poter essere “fiduciario” deve accettare delle condizioni economiche notevolmente al ribasso rispetto alle quotazioni di mercato e mi riferisco a sconti rilevanti sul costo della manodopera dei materiali e spesso anche sui ricambi, le tre voci che compongono prevalentemente il costo della riparazione. La differenza dei costi supera sempre lo sconto che viene praticato alla stipula della polizza.
CEO at Legal Techno srl - VicePresidente AICIS
2 anniQuello che le società assicuratrici dimenticano è che il contratto si firma in due. E se da un lato l’assicurato si impegna in un senso la compagnia si impegna in un altro. Per questo, quando ricevo quella famosa lettera, spesso rispondo che il danneggiato sarebbe disponibile a fare riparare il veicolo in carrozzeria convenzionata, ma che la riparazione deve iniziare subito, che il veicolo deve essere ritirato e riportato a casa del cliente, con carro attrezzi e divieto di guida, lasciando allo stesso un veicolo sostitutivo per il tempo delle riparazioni, che saranno effettuate ispezioni in carrozzeria per verificare la conformità delle riparazioni, che è comunque dovuto il risarcimento per svalutazione commerciale, perizia di parte e patrocinio (almeno per le attività della fase iniziale). Ad oggi non ho mai trovato una carrozzeria che si sia presa l’onere della riparazione, ne un liquidatore che abbia potuto propormi una decurtazione vista l’evidente inadempienza contrattuale da parte della compagnia!
Consulente esperto in materia RCAuto.
2 anni...es dott. Gargiulo...Lei prima parla di risarcimento, poi di RCA e continua con indennizzo e clausola... Chiariamoci bene: lei intende operare in ambito contrattuale o extracontrattuale? Nel primo caso si parla dell'assicurato che ha diritto all'integrale risarcimento pur se non ripara presso le carrozzerie convenzionate ex art. 148 c.11bis CdA... Nel secondo caso, quello che preferisco e prende forza dalla sent. Corte Cost. 180/2009, non scatta alcuna clausola visto il rapporto extracontrattuale... Ad maiora