Il Sindaco, il disastro ed il gioco delle tre carte...
“Quando la politica si intromette nella Protezione Civile succedono pasticci” (Nicola Casagli)
Per chi ha un minimo di esperienza sul campo è impossibile non concordare con quanto sostiene il “prof” Casagli in tema di commistione tra politica e Protezione Civile e tuttavia, oggi, dovremmo avere ben presente alla mente che la Pubblica Amministrazione non è (o non dovrebbe essere) quella “dei Ministeri”, bensì un Ente che, a vari livelli, svolge #FunzioniStatali e che, in tale contesto, la Protezione Civile è una #FunzionePubblica o, per meglio dire, una funzione demandata ai pubblici poteri sulla base del #PrincipioDiSussidiarietà.
In parole più semplici, la norma riconosce un sistema di ripartizione delle competenze e identifica, al livello più vicino ai cittadini, ovvero al Sindaco il ruolo di responsabile politico principale.
E non si tratta unicamente di una responsabilità di natura finanziaria (vedi il D.L 504/1992 laddove il Sindaco deve indirizzare il gettito fiscale in termini di servizi indispensabili), ma di un dovere a tutto tondo, perché la Protezione Civile è un servizio che rientra tra quelli che sono definiti i servizi indispensabili (vedi DM 28/1993) e non solo nel momento del soccorso, ma anche nelle fasi che precedono gli eventi calamitosi.
L’evoluzione normativa, col tempo, ha chiarito sempre più questa figura un po’ “mitologica” del Sindaco: dalla Legge 225/1992 al D.L. 112/1998 attuativo della “Bassanini”, si sono realizzate puntualmente le responsabilità da assegnare alle istituzioni comunali in materia di prevenzione e pianificazione delle emergenze, dalle aree perimetrali in base ai rischi (D.L. 180/1998) alle misure di pre-allertamento, allarme ed evacuazione, ai piani di emergenza (obbligatori con la L.100/2012, ma previsti ben prima) che debbono rientrare di forza tra gli strumenti di gestione del territorio.
Il Sindaco ha inoltre sulle sue spalle il dovere di informare (D.lgs. 279/2000) e comunicare con i cittadini, sostituendosi in questo al ruolo in precedenza previsto per i Prefetti (L.265/1999) e questo persino nel caso di incidenti complessi come quelli derivanti dal rischio industriale (L.137/1997).
Non c’è nessuna ambiguità, pertanto, sulla figura sindacale e, non a caso, il D.L. 267/2000, noto come Testo Unico degli Enti Locali ribadisce il potere decisionale del Sindaco nelle situazioni più gravi.
Vero, ci sono - ed eccome ! - tutte le contraddizioni del caso, soprattutto quando la norma, con una mano affida compiti così gravosi e di altissima responsabilità e con l’altra non prevede la formazione e, soprattutto, il finanziamento adeguato ai Comuni.
Attenzione però, nulla impedisce ai Sindaci di ricorrere a tutta una serie di istituzioni normative ed economiche a disposizione, come la gestione associata delle funzioni (vedi anche la L.56/2014. Riordino Province e Istituzione Città Metropolitane) o il ricorso ai finanziamenti Regionali.
Purtroppo il tutto rientra in un discorso di competenza tecnica della persona nonché di priorità programmatiche del politico di turno e per tale ragione vediamo tanto eccellenze quanto mediocrità.
Detto questo possiamo allora comprendere come la cronaca (vedi l'iscrizione nel registro degli indagati del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, indagato per omicidio colposo dalla Procura della Repubblica di Rieti per il crollo di una delle tre palazzine di Largo Sagnotti, avvenuto durante il terremoto del 24 agosto 2016 - http://bit.ly/2nTwk9C) ci informa, pressoché quotidianamente di quelli che, da parte della Magistratura, sono sempre atti dovuti nei confronti di quei Sindaci che non hanno potuto (o voluto) porre in essere tutte le misure “umanamente” possibili per prevedere, evitare o, almeno, mitigare gli effetti di un evento calamitoso.
E, per quante assoluzioni (o condanne) al termine dei diversi gradi di giudizio si possano avere, sarebbe deleterio ritenere che si tratti di soli atti riconducibili a “vendette politiche” o a contrasti tra poteri o al “populismo” del momento.
Il fatto è che, di fronte alla realtà di “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo” in grado di mettere a rischio “la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente”, la questione diventa dannatamente seria ed il rischio, quello vero, è che senza consapevolezza da parte di tutti i giocatori, proprio come quando ci si avvicina al banchetto del gioco delle tre carte, non ci sarà mai un vero vincitore...
Appendice
DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile.
Capo II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
Sezione II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
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Art. 12 Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)
1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita' di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonche' in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuita':
a. all'attuazione, in ambito comunale delle attivita' di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
b. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c. all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
d. alla disciplina della modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
e. alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
f. alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
g. all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2 nel territorio comunale e' articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalita' di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalita' da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonche' le modalita' di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalita' di protezione civile e' responsabile, altresi':
a. dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
b. dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita' di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo;
c. del coordinamento delle attivita' di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .
6. Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresi'l'attivita' di informazione alla popolazione.
7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.