Importanti novità IVA
Nei primi mesi dell’anno, il ministero ha cominciato la trasposizione alla normativa nazionale della Direttiva 2018/1910 del consiglio della UE, relativa all’ammornizzazione e semplificazione delle norme del Impuesto sul Valore Aggiunto (IVA).
Questi cambiamenti dovranno essere pubblicati entro il 31 di dicembre 2019 ed entreranno in vigore dal 1 gennaio 2020.
La nuova normativa implicherà importanti novità che influiscono in forma sostanziale sul trattamento di questa imposta. In mancanza del testo definitivo è comunque importante conosce queste novità.
Vediamo più in dettaglio le principali novità incluse nella direttiva.
1. Merce in deposito (Call of Stock) (art. 17.bis, 243.3 Direttiva IVA):
Si semplifica la disposizione per l’applicazione dell’esenzione nei trasferimenti di ‘merce in deposito’ (call-off stock) ad un altro stato membro. Attualmente, il trasferimento di questi beni si considera come una operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario nello stato membro di arrivo, seguita da una cessione interiore che esige la identificazione del fornitore a effetto di IVA nello stato membreo di arrivo della merce. A partire dal 1 di gennaio del 2020 queste operazioni si considereranno una única operazione intracomunitaria sempre che il fornitore non abbia una stabile organizzazione nello stato membro di arrivo della merce e questi conosca già la identificazione a effetto di IVA della persona a cui si consegnerà, in una fase posteriore, la merce. Vale a dire, non sarà più un transfer di beni e posteriore cessione interiore, ma una cessione intracomunitaria esente nello stato membro di invio della merce e un acquisto intracomunitario, essendo il soggetto passivo di questa l’acquirente della merce.
Per applicare la esenzione nella cessione intracomunitaria il fornitore debe mantenere un libro registro di ‘existencias de reserva’ (merce in deposito) per la merce trasferita nel quale consti la identificazione del soggetto passivo che aquista i beni, e si esige che i beni siano consegnati in un periodo massimo di 12 mesi.
Questo è un cambiamento molto importante nella normativa spagnola, fino al momento, come si è già detto, per effettuare questo tipo di operazioni era necessario che il soggetto passivo che invia la merce si identificasse in Spagna per poter dichiarare l’acquisto intracomunitario per poi, una volta avvenuta la cessione del diritto di disposizione effettiva della merce al cliente finale, effettuare una cessione interna con reverse charge rule.
Adesso questo procedimento si utilizzerà solo quando non si conoscono i dati del cliente finale. Per esempio quando si invia merce a un magazzino (normalmente di un operadore logistico) nello stato mebro dove non si ha una stabile organizzazione e si hanno vari clienti, in modo da ridurre i tempi di consegna e gli oneri associati.
2. Operazioni in catena: armonizzazione della consegna esente (art. 36 bis Direttiva IVA)
Nelle operazioni in catena, in cui vengono effettuate consegne successive di merci che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario (dal fornitore all'intermediario e da questo al cliente) viene stabilito uno standard comune per determinare quale cessione nella catena di operazioni è imputa il trasporto, al fine di evitare approcci divergenti tra gli Stati membri.
La cessione intracomunitaria esente sarà solo quella attribuita all '"operatore intermediario", a condizione che quest'ultimo abbia comunicato al fornitore il numero di identificazione ai fini IVA nello Stato membro di partenza della merce. In caso contrario, l'unica consegna esente sarà quella effettuata dal fornitore.
"Operatore intermedio" indica un fornitore della catena diverso dal primo fornitore, che spedisce o trasporta la merce, direttamente o tramite una terza parte che agisce per suo conto.
3. NIF-IVA e dichiarazione informativa riassuntiva (art. 138 bis, direttiva 262 IVA)
L'inclusione del numero di identificazione IVA (NIF/P.IVA) dell'acquirente nel sistema di scambio di informazioni dell'IVA (VIES) sarà una condizione materiale e non formale per l'applicazione dell'esenzione. Ossia, sarà un requisito materiale affinchè la cessione intracomunitaria di beni sia esente che il destinatario abbia un NIF/partita IVA registrato nel VIES e che il fornitore abbia presentato all'amministrazione del suo paese il modello informativo di operazioni intracomunitarie, a meno che questi possa giustificare alle autorità fiscali competenti le cause della non presentazione.
In Spagna l’iscrizione nel VIES (in Spagna ROI) può protrarsi per diversi mesi in determinate condizioni e questo nuovo requisito potrebbe generare problemi considerevoli se non si agilizza questo procedimento di registro nel VIES.
Una volta viste le principali novità ci resterà vedere il testo definitivo e scoprire come dovrà attuare un soggetto passivo con un contrato di Call of Stock che fino al momento dichiarava operazioni assimilate a acquisti intracomunitari e che adesso dovranno essere dichiarate per i suoi clienti. Vedere come si svilupperà la regolazione delle cessioni in catena e se modificheranno il procedimento di registro nel VIES-ROI affinchè sia più agile.
Tax Advisor Responsabile CAF en ACLI BARCELONA
4 anniCon il "Real Decreto-ley 3/2020" del 4 di febraio vengono incorporate le novià IVA incluse nella direttiva europea.
Tax Advisor Responsabile CAF en ACLI BARCELONA
5 anniGrazie Giorgio!
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5 anniBravo Alessandro, sempre un piacere leggere con entusiasmo le tue analisi....