Industria 4.0 ed Iperammortamento - Fruizione del 250% e possibili Sanzioni
In questo articolo abbiamo cercato di raggruppare i principali dubbi e quesiti in merito all'iperammortamento al 250% con le relative risposte chiare , concise e analitiche.
Godere dei vantaggi fiscali previsti dal piano nazionale Industria 4.0 vale sia per chi acquista macchinari da inserire all'interno della sua azienda , sia per chi vuole vendere macchinari dando maggiori garanzie ai propri clienti che vogliono usufruire di queste agevolazioni, certificando Industria 4.0 Ready le sue macchine.
Definizione di Industria 4.0
Il termine Industria 4.0 indica una tendenza dell'automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impiante, tramite l’uso diffuso di connessioni wireless e sensori posti in punti chiave dell'impianto e delle macchine, tutto comunemente chiamato IoT ovvero Internet of Things.
Piano nazionale italiano Industria 4.0
Il Piano nazionale Impresa 4.0 / Industria 4.0 è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.
- Il Piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:
- operare in una logica di neutralità tecnologica
- intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali
- agire su fattori abilitanti
Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove. Per incentivare gli investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2017 ha definito un IPERAMMORTAMENTO del 250% per gli investimenti identificabili come industria 4.0 che seguono delle specifiche e ben definite regole.
Come usufruire dell'iperammortamento al 250% ?
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Come si accede ?
Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione per beni di valori inferiore ai 500.000 per ciascun bene , anche se nella circolare Circolare 15 dicembre 2017, n.547750 , si sottolinea :
"Ciò vale, peraltro, anche nel caso in cui sia ammessa l’autocertificazione da parte dell’impresa (beni di costo non superiore a 500.000 euro), essendo presumibile che a questi effetti ci si avvalga comunque dell’operato di consulenti tecnici esterni o interni alla stessa impresa"
Si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con la possibilità di completare l’investimento entro il 31 dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali o ENTE ACCREDITATO attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017.
Ad esempio : una macchina industriale nuova o un impianto del costo di 800.000 di euro — che abbia tutti i requisiti richiesti dalla legge di bilancio 2017 , può essere imputata come costo dell’impresa per 2.000.000 euro invece che 800.000 di euro, con evidente vantaggio fiscale per l’impresa.
A quali beni acquistati si applica l’iperammortamento del 250%?
Si applica a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:
beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge di Bilancio 2017;
beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge di Bilancio 2017, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A condizione indispensabile.
I beni immateriali, non indispensabili e non connessi a beni in allegato A, possono godere di un AMMORTAMENTO MASSIMO totale del 140% non del 250%.
All’allegato B, la Legge di Bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta’ aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita’ di servizio.
Tipologie dei beni soggetti all'iperammortamento
Beni rientranti nell'Allegato A:
Beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, macchine industria tessile quali cucitrici, macchine per l'industria molitoria, Silos automatici ecc.);
Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti ecc.);
Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza produttiva dell'azienda).
Beni rientranti nell'Allegato B:
invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da aziende che già investono in beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).L’ammortamento del 140% per i beni immateriali è previsto SOLO per le aziende che investono anche in beni materiali che godono di iperammortamento del 250%.
Caratteristiche obbligatorie dei Beni in iperammortamento al 250%
Le Macchine/Impianti presenti in allegato A devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:
1) controllo per mezzo di CNC e/o PLC in generale logiche programmabili;
2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
3) integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
4) interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva tale da non essere mal interpretata dagli operatori;
5) rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.
Interconnessione la parola chiave dell'industria 4.0
L’interconnessione richiede che il bene scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, pianificazione, ufficio progettazione, ambiente di controllo e monitoraggio) e/o esterni (ad esempio rete clienti/fornitori) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (Tcp-Ip, Http, Mqtt, etc..) inoltre, occorre che esso sia identificato in maniera univoca, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).
Le caratteristiche aggiuntive delle macchine per godere dell’iperammortamento al 250%?
La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3:
1) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2) monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo (come da circolare del ministero l'importante che permetta lo stop in sicurezza della macchina come minimo);
3) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) , spesso non realizzabile o difficilmente realizzabile.
Come l’impresa può beneficiare dell’iperammortamento al 250%?
L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 oppure deve emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2018 e mettere in funzione il bene entro il 31 dicembre 2019.
L’impresa deve poi preparare un’attestazione che dimostri che il bene:
1) possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
2) sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
i soldi non andranno richiesti a nessun ente o a sportello al beneficio si accede in automatico in fase di redazione di bilancio e tramite relazione sostitutiva del legale rappresentante.
In parole povere l’impresa verserà meno tasse allo Stato Italiano.
Chi e quando deve essere fatta l’attestazione per l’iperammortameno del 250%?
Per acquisti inferiori a 500.000 euro basta una dichiarazione di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa, sempre sconsigliabile viste le competenze tecniche dello stesso nella valutazione dei requisiti necessari per accedere al Beneficio.
Per acquisti di macchinari o impianti etc.. superiori a 500.000 euro, serve una perizia giurata o un'attestazione da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato come BUREAU VERITAS (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato o solamente Accreditato) accreditato Accredia UNI CEI EN ISO/IEC 17065 relativamente all'industria 4.0 con cui la D&P Engineering srl collabora, e che garantisce con la sua storia e struttura nel mondo fatta da centinaia di sedi , 4 Miliardi di euro di fatturato e 70.000 dipendendi diretti e altrettanti come esperti esterni , non solo una riduzione dell'errore di valutazione ma nel caso di errore una società che ne risponda.
L’attestazione deve essere fatta per il singolo bene/impianto, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati durante l'anno fiscale.
L’attestazione deve essere fatta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e soprattutto interconnesso con la fabbrica , solo dal momento dell’interconnessione vale l’iperammortamento del 250%; prima , con la macchina installata, funzionante ed operativa che rispetti tutti i requisiti tecnici, ma non interconnessa si applica il solo superammortamento.
Ecco perchè è importante l'attestazione da parte di un organismo accreditato che con le sue figure competenti certifichi fuori ogni qualsiasi dubbio l'interconnessione del macchinario, affidarsi ad un tecnico o società SRL per quanto esperta sia , non garantisce la responsabilità e la copertura del danno in caso di sanzioni amministrative.
L’iperammortamento del 250% è cumulabile con altri benefici?
L'iperammortamento è cumulabile con i seguenti benefici :
1) Nuova Sabatini;
2) Credito d’imposta per ricerca e sviluppo;
3) Patent box;
4) ACE (incentivi perché le imprese aumentino il patrimonio d’impresa);
5) Incentivi per start up e PMI innovative;
6) Fondo centrale di garanzia.
Per le macchine acquistate in leasing, come funziona l'iperammortamento?
Si ritiene come da Circolare emessa dal MISE e AdE il 30 marzo 2017 che l’iperammortamento del 250% sia applicabile anche ai beni acquistati in leasing.
La data da utilizzare per calcolare l’ammortamento è in questo caso la data della consegna oppure la data del collaudo se è prevista una clausola di prova del bene.
È quindi necessario che il bene sia collegato, integrato al sistema di fabbrica ed interconnesso al sistema aziendale e sia stata emessa l’attestazione entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e soprattutto interconnesso con la fabbrica in senso lato.
Fatte queste tre cose l’impresa può applicare sui canoni di leasing l’iperammortamento del 250 %, ma solo limitatamente alla quota capitale e non alla quota interessi prevista dal Leasing.
Beni noleggiati a chi spetta l'iperammortamento al 250%?
DOMANDA – Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?
RISPOSTA – Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.”
Beni usati e ricondizionati possono usufruire del beneficio dell’iperammortamento al 250%?
E' stato chiarito quanto segue:
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
Nel caso di ricondizionamento e utilizzo di beni usati, si è espressa la Circolare 4E del 30-3-2017 dell’Agenzia delle Entrate e MISE (pag. 28), chiarendo che:
Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tale circostanza dovrà sussistere sia i) nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato che ii) nell’ipotesi di bene realizzato in economia. Nel caso i), il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato “nuovo”, l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene. Nell’ipotesi ii), invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempre ché sostenuto nel periodo agevolato.
SANZIONI PER FALSE ATTESTAZIONI
In caso di un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate che accerti che il suo investimento non aveva in realtà le caratteristiche per rientrare nelle casistiche agevolate, ci sono sanzioni anche gravi per l’imprenditore!!! Si incorre anche in un reato penale!!!
In primis si accerterà una ‘indebita deduzione dall’imponibile’ rispetto a quanto effettivamente deducibile.
Si applicherà di conseguenza la sanzione amministrativa dal 90% al 180% per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato !!!
Inoltre si aggiunge : La sanzione verrà aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, e questo presuppone le basi anche per un Reato Penale.
In presenza di una perizia ma meglio di un attestazione da parte di un ente accreditato non potrà a nostro avviso essere soggetto ad una responsabilità penale!!!
Per maggiori informazioni in merito alle sanzioni vi invito a leggere l'articolo completo su INNOVATION POST
Per maggiori informazioni o per un preventivo per una perizia o attestazione potete contattarci al 0804034058 o ing.pepe@dpeng.it o info@dpeng.it