La Generazione “Z” e la casa: quando i notai si accorgono del cohousing
A volte capita che un tuo possibile compagno di viaggio sia davvero un soggetto inaspettato. Noi di MeWe abitare collaborativo che dell’introduzione del cohousing facciamo la nostra ragione di vita troviamo la categoria dei notai ripensare il diritto proprietà secondo le esigenze dei giovani e arrivare molto vicino a ciò che sosteniamo.
Il 4 novembre a Roma, in occasione del 56° Congresso Nazionale del Notariato, nella tavola rotonda è emerso che l’immaginario della casa portato dalla Generazione Z richiama un profondo rinnovamento nel tradizionale concetto di proprietà dell’immobile.
La flessibilità è diventata un modello di vita con un ricorso sempre più massiccio alla sharing economy, che dalla mobilità si è estesa anche alla casa, soprattutto per i più giovani. In questo scenario quadro, i notai individuano tre tipologie: cohousing, rent to buy e diritto di proprietà temporaneo.
Secondo una ricerca del 2021 realizzata da Ipsos per la società di co-living Dove Vivo, su un campione rappresentativo di tremila giovani tra i 18 e i 34 anni equamente distribuiti tra Italia, Francia e Spagna per indagare le loro intenzioni abitative nell’immediato futuro, gli italiani sono risultati i più desiderosi di conquistare la libertà e fare esperienze di studio e lavoro lontano da casa.
Vivere in condivisione emerge come una grande opportunità, a patto che tra coinquilini ci sia sintonia anche sulla gestione e sulla cura della casa, a cominciare dall’igiene e pulizia.
Sulla base di queste nuove esigenze espresse dalla componente più giovane della società, il Consiglio Nazionale del Notariato pone l’accento su vecchi e nuovi modelli dell’abitare, oltre alla messa a regime delle agevolazioni fiscali under 36 per l’acquisto dell’abitazione, in particolare per dare una migliore disciplina al rent to buy e una nuova regolamentazione al cohousing e alla proprietà temporanea.
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Del rent to buy non ci vogliamo occupare e del cohousing, invece, ce ne occupiamo settimanalmente per chi ci legge. A noi che ci adoperiamo quotidianamente per promuovere interventi di cohousing siamo interessati al terzo istituto individuato dai notai: la proprietà temporanea.
Nella proprietà temporanea il diritto di proprietà viene trasferito solo per un periodo di tempo predeterminato convenuto d’accordo tra le parti. Chi ammette la proprietà temporanea, ritiene che non sussista una questione di temporaneità del diritto di proprietà, bensì solo del godimento, vale a dire dell’esercizio dei poteri connessi alla titolarità del diritto in questione.
Esistono peraltro già nel nostro ordinamento alcune figure giuridiche legate al concetto di proprietà temporanea: pensiamo per esempio, al legato di proprietà a termine finale, alla vendita con patto di riscatto, alla donazione con patto di reversibilità, all’acquisto della nuda proprietà con usufrutto a termine.
Il riconoscimento dell’istituto della proprietà temporanea potrebbe essere una risposta concreta per chi deve necessariamente spostarsi in un’altra parte del Paese (per motivi di studio o di lavoro) ben sapendo che resterà lì solo per un tempo definito, per le giovani coppie che decidono di convivere sapendo che nel giro di qualche anno si sposeranno.
Ora ci mettiamo a studiare per vedere come interfacciarsi giuridicamente con i nostri cohousing: ne riparleremo…