La selezione di Giurisprudenza Superiore dei rinvii pregiudiziali

La selezione di Giurisprudenza Superiore dei rinvii pregiudiziali

La valutazione circa la possibilità di riconoscere la c.d. Carta Docente anche ai supplenti “brevi e saltuari” deve essere effettuata caso per caso

1.      La questione di diritto sollevata dal Giudice di merito

 Con ordinanza del 16 febbraio 2024, il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rinviato pregiudizialmente alla Corte di Cassazione in merito alla spettanza anche ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all’art. 4, c. 3, della L. 124/1999 del beneficio di cui all’art. 1, commi 121 e 122 della L. 107/2015 (“Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”).

 In caso di risposta affermativa, è stata poi posta una serie di interrogativi legati agli elementi, sostanzialmente di durata e di orario, del rapporto di lavoro, necessari per il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo.

 In estrema sintesi, la richiesta di pronuncia nomofilattica si è incentrata sulla possibilità di ritenere integrato il requisito dell’annualità (e del conseguente diritto alla percezione del beneficio in parola):

 a)      esclusivamente in virtù di una stima quantitativo – temporale, svolta ex post, sul riscontro dell’effettivo espletamento di un numero di mesi e di un monte di ore di fatto equiparabile a quello assegnato ai supplenti annuali (al 30.6 o al 31.8);

 b)      ovvero, se sia necessario spostare la valutazione di spettanza a un momento anteriore, per verificare se il rapporto contrattuale di impiego si prospettasse sin dall’inizio dell’anno scolastico come annuale.

 Ai fini della ammissibilità del rinvio, il Tribunale ha evidenziato che:

 1)      la pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nello stabilire che il beneficio formativo debba essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, non ha affrontato la situazione dei docenti con contratti a tempo determinato per le supplenze temporanee previste dal comma 3 di detta legge (supplenze cc.dd. brevi e saltuarie);

 2)      la questione anzidetta è stata decisa in senso opposto dalla giurisprudenza di merito (in senso negativo: Trib. Roma, I^ Sez. Lav., 16 novembre 2023, e Trib. Verona, 28 novembre 2023; in senso positivo: Trib. Venezia, sentenza n. 577/2023, e Trib. Ancona).

 2.      La decisione della Prima Presidente

Con provvedimento del 19 marzo 2024, la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile il suddetto rinvio pregiudiziale per difetto dei requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa.

 E’ stato osservato, in particolare, che il tema delle supplenze temporanee di cui all’art. 4, c. 3, della L. 124/1999:

-          si caratterizza per la non predeterminabilità ex ante di profili fattuali attinenti all’elemento temporale ed alla varietà degli insegnamenti ricoperti anche nello stesso periodo di tempo;

 -          è stato già affrontato da Cass., Sez. Lav., 07 novembre 2016, n. 22552, con riguardo alle ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE.

Tanto, la Prima Presidente ha evidenziato come i principi di diritto espressi nella citata pronuncia possano fornire utili indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete.

Ai fini della (eventuale) equiparabilità fra docenti di ruolo e precari, occorre allora fare sì riferimento alla connessione temporale, ricavabile da vari indici, tra lo strumento formativo della Carta docente ed il carattere annuale della didattica, ma, ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni, che non si presta a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso della “annualità” di una “didattica”.

Come messo in luce anche dal Tribunale di Novara, risulta difficile, d’altra parte, discorrere di una programmazione didattico-educativa, dai cui tempi deriva il nesso fra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica, in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso.


 Il rinvio pregiudiziale è ammissibile anche per la definizione di procedimenti cautelari: la prima pronuncia della Cassazione sul punto

1.      La questione di diritto sollevata dal Giudice di merito

Con ordinanza dell’11 giugno 2023, il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata per l’immigrazione, ha posto, in via pregiudiziale, alla Corte di Cassazione il seguente quesito:

“in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese di origine sicuro, è applicabile la deroga al principio (imposto dalla Direttiva europea 2013/32, salvo casi tassativi) di sospensione automatica del provvedimento impugnato, quando la Commissione non abbia rispettato le regole endoprocedimentali proprie della procedura accelerata ?

 La questione ha offerto il destro, per quanto di ns. interesse, per affrontare il tema se il rinvio pregiudiziale sia ammissibile su una questione giuridica dirimente ai fini dell’adozione di una decisione interlocutoria che non incide in via diretta sulla risoluzione della causa di merito.

 Il Giudice rimettente ha ritenuto possibile il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale anche per i procedimenti lato sensu cautelari in corso di causa, e ciò pur in mancanza di precedenti giurisprudenziali e della divisione della dottrina sul punto.

 A suo dire, la lettera della disposizione di cui all’art. 363 bis, c. 1, n. 1, c.p.c. (“questione necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”) consente una interpretazione non circoscritta alle sole questioni di rito che abbiano effetto immediato sulla decisione della causa (ad es., quelle sulla competenza; ammissibilità mezzi istruttori, etc.), ma può comprendere anche quelle che hanno una rilevanza immediata su questioni interlocutorie e mediata sulla stessa decisione di merito.

 Nel caso di specie, la risoluzione della questione giuridica in parola è stata considerata necessaria alla definizione del giudizio sulla sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione, non ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost..

 2.      La decisione della Prima Presidente

 Con provvedimento del 24-26 luglio 2023, la Prima Presidente ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, evidenziando la prioritaria necessità di definire il perimetro applicativo dell’art. 363 bis c.p.c.. 

 Al fine di verificare i limiti del nuovo istituto, ne è stata richiamata la ratio, che imporrebbe una espansione della funzione nomofilattica-uniformatrice della Corte Suprema di Cassazione, non solo e non tanto in un’ottica meramente anticipatoria e deflattiva, ma anche a più ampio beneficio dell’intero sistema.

 La possibilità del superiore intervento regolatore anche per questioni diverse dalla “decisione” del giudizio, che spesso assumono comunque rilevanza dirimente per la sua “definizione”, può, infatti, porsi in un numero indefinito di casi (ad es., sospensione di un’ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione; decisione sulla esecutività di un decreto ingiuntivo opposto; sospensione del processo, etc.).

   Da ultimo, è stato rilevato che anche il confronto con l’art. 363, c. 3, c.p.c. indurrebbe a ritenere che l’ambito di applicazione del rinvio pregiudiziale sia diverso e più ampio.

 3.      Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite

 Con sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363 bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgano anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa”.

 Secondo il Supremo Collegio, l’utilizzo del termine “questione” apre alla possibilità di includere nel nuovo strumento processuale dubbi interpretativi anche rispetto a fasi processuali, quali quelle cautelari, che, pur non sfociando in decisioni e provvedimenti immediatamente ricorribili per cassazione, siano caratterizzati da problematiche incidenti direttamente sulla decisione di merito, anche suscettibili di un interesse generalizzato rispetto a pluralità di controversie.

 L’individuazione di una “questione” caratterizzata dagli elementi indicati dall’art. 363 bis c.p.c., può essere, pertanto, oggetto di rinvio pregiudiziale in ogni fase, anche interlocutoria, del processo.

 Vengono, poi, richiamate le stesse Sezioni Unite che di recente (n. 34851/2023) hanno chiarito che il rinvio pregiudizialerappresenta un’opportunità offerta al giudice di merito per rivolgersi all’organo giurisdizionale che, nell’attuale sistema, garantisce l’unità e l’uniforme interpretazione del diritto … e costituisce espressione di un nuovo bilanciamento tra i poteri riconosciuti alla giurisdizione di merito e di legittimità, nell’ambito del quale alla compressione del potere decisorio cui il giudice di merito decide di sottostare nell’esercizio delle prerogative che la legge gli attribuisce fa riscontro una forte espansione del ruolo d’impulso allo stesso spettante come parte del sistema giustizia nel suo complesso, inteso non più solo come funzione dello Stato diretta all’attuazione del diritto nel caso concreto, ma come servizio pubblico in cui le risorse destinate alla soluzione della singola controversia contribuiscono al soddisfacimento di un più ampio compendio di esigenze individuali. … Tale meccanismo si pone in linea con l’esigenza del giusto processo, affidando alla Corte di Cassazione il compito di decidere la questione ad essa sottoposta con pronunce rese in pubblica udienza, sia a sezioni unite che a sezione semplice, con la requisitoria scritta del Procuratore generale, per ciò stesso dotate di una valenza nomofilattica al più elevato livello e tali da renderle, se non vincolanti per altri giudizi, sicuramente dotate di un particolare grado di persuasività, proprio perché orientate a garantire la certezza e la prevedibilità del diritto”.

 

 

 

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