La selezione di Giurisprudenza Superiore dei rinvii pregiudiziali
L'ammortamento alla francese al vaglio delle Sezioni Unite
1) La questione di diritto sollevata dal Giudice di merito
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 19 luglio 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione affinché offra la propria soluzione in ordine alla seguente questione di diritto: “se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi all’interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” ed il regime di capitalizzazione “composto” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no un’ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell’articolo 117, comma 4, del D. Lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione”.
2) La decisione della Prima Presidente
Con provvedimento del 7 settembre 2023, la Prima Presidente ha assegnato la questione alle Sezioni Unite per l'enunciazione del principio di diritto. Si tratta di stabilire, si legge nel provvedimento, se il finanziamento sia viziato per la indeterminatezza delle condizioni pattuite, sotto diversi aspetti:
l'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione in luogo di quello semplice, che si afferma essere prescritto dall'art. 1821 c.c;
l'applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto al TAN pattuito.
La questione è nuova, non essendo stata ancora risolta dalla Cassazione, a differenza dei Giudici di merito e dell'ABF (cfr., Collegio di Coordinamento 8 novembre 2022, n. 14376), e presenta gravi difficoltà interpretative.
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Le norme di riferimento possono essere oggetto di diverse letture. Secondo una prima interpretazione, l'omessa indicazione della modalità di ammortamento non comporterebbe alcuna conseguenza in termini di validità del contratto né con riguardo alla trasparenza bancaria. Una diversa ricostruzione, invece, afferma che l'ammortamento alla francese costituisce un "prezzo", un "costo", che andrebbe esplicitato all'interno del contratto, con conseguente nullità del negozio in caso di mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto.
Titolo esecutivo giudiziale, "interessi legali" e saggio degli interessi: la parola alle Sezioni Unite
1) Le questioni di diritto sollevate dal Giudice di merito
Con ordinanza del 25 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, in relazione alla seguente questione giuridica: "se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo".
2) La decisione della Prima Presidente
Con provvedimento del 18 settembre 2023, la Prima Presidente ha assegnato la questione alle Sezioni Unite per l'enunciazione del principio di diritto. La questione non è stata ancora risolta dalla giurisprudenza di legittimità, con espresso riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 1284 c.c., ed ha registrato la coesistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito. Si tratta di stabilire se, ogni qual volta il titolo esecutivo preveda il pagamento di interessi legali /non meglio precisati), la condanna debba (o possa) intendersi, anche in sede esecutiva, implicitamente ed automaticamente estesa, a decorrere dal momento della domanda giudiziale, agli interessi previsti dall'art. 1284, c. 4, c.c.
La difficoltà interpretativa, dovuta al rapporto tra la disciplina generale codicistica del tasso di interesse legale (art. 1284, c. 1, c.c.) e quella di derivazione eurounitaria, stabilita nel comma 4 dell'art. 1284 c.c., deriva dalla pluralità e complessità delle questioni da dirimere, connesse sia l'ambito di interpretazione del titolo esecutivo del Giudice dell'esecuzione, sia al dubbio sulla applicazione automatica del tasso di interesse previsto nel citato comma 4.