La tassatività degli atti tributari impugnabili non impedisce al contribuente d’impugnarne altri (FiscotoDay.it)

La tassatività degli atti tributari impugnabili non impedisce al contribuente d’impugnarne altri (FiscotoDay.it)

La Corte di Cassazione, Sez. 6 civile, con ordinanza n. 29026 del 5 dicembre 2017 ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate in cui si deduceva la violazione dell’art. 19, D.lgs. 546/1992, e ha decretato che è legittima l’impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di disapplicazione delle norme sulle società di comodo.

I Supremi giudici hanno infatti evidenziato che il giudice di appello adito aveva erroneamente ritenuto l’istanza di interpello ex art. 37-bis, c. 8, DPR 600/1973 proposta dalla società contribuente, non suscettibile di impugnazione innanzi alle Commissioni tributarie.

La produzione di una nutrita giurisprudenza in merito conferma che la S.C. ha da tempo affermato che la sola elencazione degli atti impugnabili contenuta nella citata norma, pur essendo tassativa, deve tener conto e ragione dei principi costituzionali di tutela del Contribuente (artt. 24 e 53, Cost.) e di buon andamento della P.A. (Art. 97, Cost.) e che pertanto ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.

Peraltro, la S.C. ha più volte affermato che l’elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, non esclude l’impugnabilità di provvedimenti non compresi in tale novero se contenenti la manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria.

Inoltre, tornando allo specifico, la Suprema Corte, attraverso un complesso percorso logico giuridico, pur ammettendo la tassatività degli atti tributari impugnabili, ha riconosciuto il diritto del contribuente a impugnarne anche altri, tenendo conto degli effetti che producono nella sua sfera giuridica che ha, come conseguenza, il fatto che questa Corte ha giudicato immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione di irregolarità ex art. 37-bis, 8 comma, del DPR 600/1973.

Leggi l'articolo completo su FiscotoDay

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altre pagine consultate