L'ambiguità del doppio digitale
Il principio generale “privacy” nel mondo del web nasce sotto la vigenza della disciplina ante-GDPR: non tutto ciò che è pubblicato su internet è liberamente disponibile, dipende dalla compatibilità di scopo; ad esempio, un indirizzo e-mail presente sulla pagina web del “contattami” può essere utilizzato per comunicazioni col titolare del sito web ma non per promozioni commerciali. Analogamente, come precisato dal Garante, «i dati dei singoli utenti che prendono parte a gruppi di discussione in Internet sono resi conoscibili in rete per le sole finalità di partecipazione ad una determinata discussione e non possono essere utilizzati per fini diversi», senza il preventivo consenso. In ambito social, riguardo all’account di un’azienda, eventuali promozioni del brand possono essere indirizzate solo ai propri "fan" oppure a chi si sia «iscritto a un "gruppo" di follower di un determinato marchio, prodotto o servizio (decidendo così di "seguirne" le relative vicende, novità o commenti)» (v. linee guida 2013). Diversamente, occorre il consenso dell’utente per trasmettergli messaggi promo.
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