Le interazioni fra Modelli 231 e prevenzione degli illeciti doganali - L’impatto del D.lgs. 141/2024 sull’art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001
Il presente contributo intende mettere in luce succintamente gli interventi normativi di maggior impatto per il sistema di prevenzione 231 a seguito dell’emanazione del D.lgs. 141/2024, dal titolo “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.
Dal 4 ottobre u.s., infatti, si registra l’entrata in vigore del suddetto Decreto, che concretizzando una sensibile riforma del diritto doganale nazionale, paventa un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni commesse successivamente a questa data.
Per le imprese che importano dall’estero e per i rappresentanti doganali indiretti si ritiene opportuno rivedere le relative pianificazioni nonchè adottare e/o adeguare i modelli organizzativi adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001 per non incorrere nel nuovo regime sanzionatorio; del resto, si ravvisa una più ampia casistica in cui l’Agenzia delle Dogane trasmetterà una notizia di reato all’Autorità giudiziaria e, in particolare, alla Procura europea (European Public Prosecutor Office, EPPO), competente in materia di interessi finanziari dell’Unione.
Al riguardo, attesa la valutazione della sussistenza delle condizioni per la contestazione della condotta in sede penale, rilevano tutte le circostanze che permettano di escludere il dolo e, dunque:
- l’adozione di protocolli interni adeguati e aggiornati;
- il ruolo esclusivo di intermediazione svolto dal rappresentante;
- la carenza di vantaggi;
- il rispetto delle istruzioni fornite dal mandante; ove si dimostri che il rappresentante indiretto abbia un ruolo riconducibile all’autore mediato, quest’ultimo non dovrebbe incorrere in un giudizio penale.
In forza di quanto sopra, quindi, oggi le imprese dotate di un MOGC 231 e che attuano scambi commerciali assoggettati alla normativa doganale, sono chiamate a verificare se e in che misura i propri sistemi di prevenzione sono idonei a scongiurare l’eventuale commissione degli illeciti di cui all’art. 25 sexiesdecies.
Consigliati da LinkedIn
A seguito dell’emanazione del D.lgs. 141/2024, infatti, potranno essere considerate violazioni di rilievo 231, tutte quelle inerenti non solo – come sino ad oggi – ai reati doganali, quanto anche i reati in materia di accise disciplinati dal T.U.A. (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), prevedendo per entrambi la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
L’Art. 25-sexiesdecies, così come riformulato, recita:
“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)”.
Pare doveroso evidenziare che con le modifiche introdotte, ora, anche per eventuali violazioni dell’articolo in commento, il Giudice penale possa applicare nei confronti dell’Ente le misure interdittive di cui all’art. 9 del D.lgs. 231/2001. Ciò, con le conseguenze di cui abbiamo già più volte esposto la portata. In questo specifico caso, le sanzioni interdittive che potrebbero essere disposte sono:
Anche solo per tale rischio sanzionatorio, si suggerisce di dare spazio quanto prima a una valutazione del proprio MOGC 231 onde verificarne l’attuale efficacia rispetto alle disposizioni di recente introduzione.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento Margiotta & Partners è a disposizione inviando una mail a segreteria@margiottalegal.it.