LIMITI INVALICABILI

LIMITI INVALICABILI

Il tema trattato dal numero odierno della Newsletter, è senz’altro uno dei più scottanti e attuali all’interno del diritto delle relazioni familiari, ovvero, l’incoercibilità del diritto di visita genitori figli in casi limite (all’interno di nuclei familiari separati). L’impossibilità di garantire in concreto il diritto alla bigenitorialità in tali situazioni in cui la volontà si impone sulla legge, è un limite enorme, che deve porre grande attenzione sul tema alla base di tale fenomeno, spesso sottovalutato in termini sanzionatori, ovvero, la manipolazione dei figli (non chiamiamola alienazione parentale, perché qualche formalista potrebbe offendersi).

 

Dunque, che succede quando il diritto di visita genitori figli non si concretizza?

 

Vediamo dunque le diverse fattispecie relative al mancato esercizio del diritto dovere di visita che sottendono appunto il diverso approccio alla problematica:

 

1)     Mancato (volontario) esercizio del diritto dovere di visita da parte del genitore avente diritto;

 

2) Rifiuto del minore di vedere il genitore;

 

3) Condotte ostative del genitore collocatario che impediscono il corretto esercizio del diritto dovere di visita;

 

 

Una volta estrapolate le tre ipotesi principali a carattere generale, che racchiudono la violazione del diritto dovere di visita genitori figli, è opportuno precisare quello che è il nucleo della tematica, ovvero, la tutela accordata dal legislatore in questi casi è  prevalentemente di natura obbligatoria, e non reale, ciò significa che, dove non vi sia volontà di vedere un figlio, ovvero un genitore, (accertata nel modo più rigoroso possibile, a seguito di eventuale CTU, e tentativi non andati a buon fine di incontri protetti, ad esempio) il diritto non è coercibile, e pertanto, la sua lesione, trova ristoro in via prevalentemente risarcitoria – ovvero sanzionatoria – se del caso, ma un sentimento, non si recupera, è vita perduta, purtroppo.

In tali casi, pertanto, l’attività preliminare di filtro dell’Avvocato Familiarista è FONDAMENTALE.

Se non vi sono motivazioni gravissime, e limite, che giustificano il mancato esercizio del diritto, questo deve realizzarsi, l’interesse del minore ad una bigenitorialità appagante, ma anche quello – sacrosanto – del genitore a mantenerla, è supremo, anche a potenziale detrimento dell’interesse di parte.

Pertanto, nessuno mai potrà sedersi nel mio studio, pretendendo di ledere il suddetto diritto (a meno che non vi siano motivazioni gravissime e conclamate, alla base di tale volontà).

 

Pertanto, come evidenziato in precedenza, occorre distinguere tra casi in cui vi siano condotte ostative, al suddetto diritto, poste in essere da uno dei due genitori, più spesso quello collocatario, dalle altre due ipotesi, in cui, giustappunto, vi è rifiuto o mancanza di volontà del soggetto interessato, a mantenere vivo un rapporto.

 

La recente Riforma Cartabria, istitutiva del rito unico della famiglia, ha dedicato due disposizioni cardine alla problematica in oggetto, gli Artt. 473 bis – 38 e 39 cpc (previa abrogazione del vecchio strumento a presidio della bigenitorialità, l’art. 709 ter cpc, trasfuso nelle suddette disposizioni che apportano altresì elementi di novità.

Una su tutte, la possibilità del Giudice di adire la forza pubblica – ma avendo riguardo alla salute psicofisica del minore – per realizzare il diritto di visita, soluzione giocoforza impraticabile, ove vi sia un conclamato accertamento del rifiuto a frequentare il genitore, ma anche l’utilizzo (già previsto nella fase transitoria recepita nel 709 – ter cpc) dello strumento delle c.d. astreintes , (istituto tipico del processo esecutivo civile) ovvero, la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza (in buona sostanza, si cerca di persuadere e convincere a mutare atteggiamento, attraverso una sanzione giornaliera a carico del genitore inadempiente).

In quest’ultimo caso, la tutela è comunque di tipo sanzionatorio / risarcitorio, e come tale è connotata dai predetti limiti, perché tale rimarrebbe nel caso in cui, l’intento coercitivo non andasse a buon fine (fenomeno più che diffuso).

Anche gli altri strumenti, di (potenziale) convincimento, ovvero, l’educativa domiciliare, gli incontri protetti, i percorsi di sostegno alla genitorialità, hanno un limite, non possono incidere più di tanto ove la volontà del minore o del genitore di boicottare il rapporto, sia granitica, pertanto, in tal caso, incontrano un limite invalicabile, al massimo le relazioni potranno supportare una pronuncia su un eventuale affido in prova ai servizi sociali, oppure sul danno endofamiliare che si è concretizzato e meritevole di liquidazione, ma al rifiuto, non potrà mai conseguire l’imposizione di un rapporto.

Al massimo, come detto, nei casi limite, vi sarà un tentativo di collocazione del minore in ambiente neutro (collocazione in struttura protetta), per valutare se, l’allontanamento dal genitore c.d. alienante, possa portare risultati in termini di ricomposizione del rapporto compromesso con l’altro genitore.   

 

Pertanto, sarebbe importante, anzi, fondamentale, dedicare risorse economiche per implementare le competenze dei professionisti in ambito pubblico che operano nel contenzioso familiare, in modo che si possa intervenire alla radice per vagliare - e se del caso - risolvere le ragioni del rifiuto nel momento embrionale dello stesso, prendere in carico le famiglie con la dovuta effettività e garantire percorsi virtuosi (e incisivi) prodromici all’uscita dal tunnel della lesione della bigenitorialità.

Servirebbe anche più coraggio nel sanzionare (anche in modo esemplare) le condotte ostative della bigenitorialità, cosa che spesso non avviene.

Laddove infatti si concretizzi un rifiuto irreversibile del minore di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario, ma anche nel caso contrario, di mancanza di interesse o volontà di quest’ultimo ad azionare tale diritto (ma la casistica, sul punto è minoritaria), si è di fronte ad un danno gravissimo e irreversibile che produce effetti sociali devastanti a tratti incontrollabili.

Chi pensa di conoscere con certezza ciò che è meglio per la prole (manipolandola contro l’altro genitore, perché magari definito indegno) nella maggior parte dei casi sbaglia, ed è lo stato che deve farsi carico in modo pregnante di garantire tali situazioni limite evitando il peggio, purtroppo, ad oggi, siamo ben lontani da tale obiettivo, tuttavia, è importante continuare la battaglia, anche e soprattutto per coloro che non hanno gli strumenti per combatterla e che di questo scempio sociale, sono le vittime sacrificali incolpevoli.

Paolo Di Mattia

Responsabile Spazio Neutro di Prato | Giudice Onorario Minorile presso Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Firenze

6 giorni

Grazie Avvocato per le riflessioni sul tema. Da responsabile di Spazio Neutro testimonio che il fenomeno è di esponenziale crescita nell'ambito di procedimenti separativi ad alta/altissima conflittualità, sia per numero di casistica che per complessità di gestione. Spesso riconducibili a condotte ostative del genitore collocatario, nella quasi totalità dei casi tali situazioni esitano in una radicalizzazione conclamata del rifiuto genitoriale e nel conseguente mancato esercizio del diritto/dovere di visita e relazione. Ad avallare tali esiti la tardiva presa in carico e l'assenza di interventi strutturali, sistemici e compositi.

Sara Bertani

Avvocato presso STUDIO LEGALE AVV. BERTANI SARA

3 settimane

Argomento delicatissimo e purtoppo molto attuale di cui anche io ho triste mente esperienza

Adriano Travaglia

Avvocato I Impresa e Società I Banche e Assicurazioni I Famiglia, Successioni e Trust I Tributario

1 mese

Purtroppo i colleghi si prestano indecorosamente a sostenere l’illecito (anche penale) di cui si discute, spesso con il benestare dei magistrati. Se poi aggiungiamo che nel 99% la violazione della bigenitorialita’ e’ perpetrata dalle madri …

marino Maglietta Marino

attività libera presso Crescere Insieme

1 mese

Per mia esperienza gli interventi tradizionali dall esterno elencati sono inefficaci. Un intervento utile, mai disposti dalle istituzioni per loro limiti culturali ma adottato solo dalle parti se illuminate, è l assegnazione di concreti e indispensabili compiti di cura al genitore. Niente visite, incontri, percorsi e bla bla. Lo vedi limitatamente a bisogni essenziali a lui delegati. Cmq il contrasto realmente efficace si potrebbe/dovrebbe fare con la prevenzione. Realisticamente si parla di collocatari e non, ma l affidamento condiviso dovrebbe partire Paritetico. Altro gravissimo problema culturale della magistratura... Allora i rifiuti si ridurrebbero drasticamente

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