MARCHIO: i chiarimenti della Corte di cassazione in merito alla registrazione in mala fede.

Con l’ordinanza n. 10390 pubblicata in data 30 aprile 2018 la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione - chiamata a pronunciarsi in merito ad una domanda di declaratoria di nullità del marchio formulata sulla base dell’assenza di novità del segno e sulla circostanza che la registrazione del marchio sarebbe stata eseguita in mala fede, nel corso di trattative aventi ad oggetto la cessione dell’azienda facente capo alla società istante - ha affermato quanto segue: «non può considerarsi in mala fede quella registrazione che si attui attraverso il nuovo deposito di un marchio che ha cessato di produrre i suoi effetti: né a diverse conclusioni potrebbe indurre il rilievo per cui tra le parti intercorse una trattativa … Affermare il contrario significherebbe premiare la condotta del soggetto che si accrediti presso i terzi come titolare di un diritto di marchio in precedenza perduto e precludere a chi entri in contatto con lui di procedere a un’attività – la registrazione di quello stesso segno distintivo – che è del tutto lecita in base alla vigente disciplina del diritto di privativa».


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