MARCHI COLLETTIVI E MARCHI DI CERTIFICAZIONE

MARCHI COLLETTIVI E MARCHI DI CERTIFICAZIONE

TERMINE:  23 MARZO 2020

Le recenti modifiche al Codice della Proprietà Industriale hanno introdotto una distinzione fra marchio collettivo e marchio di certificazione. Per effetto di tale distinzione, entro il 23 marzo 2020 tutti i titolari di marchi collettivi dovranno NECESSARIAMENTE presentare una domanda di conversione della attuale registrazione in marchio collettivo o di certificazione. La mancata conversione entro la data sopra indicata comporta infatti la decadenza del marchio collettivo.

Marchi collettivi

In base alla nuova normativa, i marchi collettivi si caratterizzano non più per la loro funzione ma per la titolarità riservata d’ora in poi ai soli Enti di diritto pubblico e a quelli costituiti in forma associativa, con esclusione delle società lucrative e soprattutto con l’obbligatorietà del principio della «porta aperta», che impone di consentire l’adesione all'associazione (e non solo l’uso del marchio) a tutti i produttori «i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione» e «soddisfino tutti i requisiti di cui al regolamento» che è parte integrante del marchio stesso.

Marchi di certificazione

I marchi di certificazione si caratterizzano per la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

Titolari di un marchio di certificazione possono essere le persone fisiche e giuridiche, tra cui le Istituzioni, le Autorità ed organismi accreditati, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, a condizione che non svolgano un’attività commerciale che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Con la domanda di conversione dovrà essere presentato il regolamento d’uso del marchio aggiornato in base alla nuova tipologia e dovranno essere pagate le tasse di deposito.

Il nostro Studio è come sempre a disposizione informazioni e per l’espletamento delle procedure richieste.




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