Mogol/Battisti: secondo round
Si è concluso il secondo round tra Mogol e gli eredi Battisti. Il primo (Trib. Milano n. 9232/16) ha visto vincitore Mogol che ha ottenuto una sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto l’inadempimento della Acqua Azzurra S.r.l. (amministrata dalla Signora Grazia Letizia Veronese, vedova Battisti) del contratto di edizione con cui i contitolari del repertorio Battisti le avevano affidato i diritti di sfruttamento economico (per un commento della vicenda, vedi qui).
Oggi commentiamo una nuova sentenza, questa volta a favore della Acqua Azzurra (in liquidazione).
Mogol ha portato nuovamente in Tribunale la società poiché quest’ultima, dopo la condanna per inadempimento, ha nuovamente rifiutato una proposta commerciale per l’utilizzo di una ventina di brani musicali avanzata dalla Fabula Pictures S.r.l. per la realizzazione di un’opera teatrale dal titolo «Non sarà un’avventura».
Proprio gli ingiustificati rifiuti di occasioni commerciali da parte della Acqua Azzurra in passato sono stati alla base della sua condanna del 2016. Mogol ha quindi ritenuto che la reiterazione della condotta avversaria potesse supportare la richiesta di sequestro (ex art. 670 c.p.c.) delle opere e in via subordinata l’inibitoria di sfruttamento (ex art. 700 c.p.c.). Il ricorrente ha infatti prospettato al Tribunale l’intenzione di chiedere la risoluzione dei contratti di edizione con la Acqua Azzurra in forza dell’accertamento già compiuto dallo stesso Giudice con la sentenza n. 9232/16. A tale risoluzione, nel ragionamento di Mogol, conseguirebbe il suo reimposssessamento dei diritti e la possibilità, in linea con la richiamata decisione, di procedere al loro sfruttamento in modo pienamente soddisfacente.
Osserva tuttavia il Tribunale, in primo luogo, che il rifiuto dei liquidatori della Acqua Azzurra è del tutto legittimo in quanto adottato in ossequio della delibera della società avente ad oggetto la vendita “in blocco” del catalogo al fine di conseguire il maggior risultato possibile in termini patrimoniali. Se Mogol ritiene sconveniente la decisione della Acqua Azzurra rispetto alla proposta della Fabula Picture, avrebbe dovuto allora impugnare la delibera e non oggi chiedere l’adozione di misure cautelari che non avrebbero alcun effetto in ordine alla prospettata risoluzione dei contratti di edizione.
Infatti, quanto a quest’ultima ipotesi, prosegue il Giudice, vale richiamare la disposizione dell’art. 34 l.d.a. che, per le opere musicali, prevede che: «L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione». La risoluzione dei contratti di edizione in essere, quindi, non determinerebbe la disponibilità, o meglio l’amministrazione, dei diritti in capo a Mogol (se non per la sola parte letteraria che egli potrebbe utilizzare separatamente e autonomamente dalle musiche – ma è non questo il caso). Peraltro, proseguono i giudici, Mogol non avrebbe neanche la legittimazione uti singulis a chiedere la risoluzione di tali contratti dovendosi osservare tra lui e gli eredi Battisti le regole della amministrazione in comunione di cui all’art. 1105 c.c. E infine, seppure Mogol conseguisse la risoluzione, potrebbe far valere i suoi effetti anche nei confronti dei cessionari dei contratti ex art. 1409 c.c. eliminando ogni necessità di ottenere oggi le misure cautelari invocate.
Il Tribunale di Milano, quindi, rigetta tutte le istanze avanzate da Mogol.
(il presente articolo è anche pubblicato su Iusletter)