Neutralità, indipendenza, scetticismo professionale, alla luce del nuovo Codice sulla crisi e l’insolvenza: questi pericolosi sconosciuti
Milano 16 marzo 2019
A cura di Massimo Talone ODCEC di Milano, Associato AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti e socio AIFIRM -Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers
Alla luce delle nuove stringenti disposizioni contenute nel nuovo Codice sulla crisi d’impresa e l’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019), entrato oggi in vigore (almeno per gran parte della seconda parte riguardante le modifiche al codice civile) che doveri hanno i nuovi sindaci/revisori che a breve dovranno essere nominati nelle società italiane (per lo più, SRL)?
Ma soprattutto, quali requisiti – deontologici, professionali e legali - dovranno necessariamente avere per poter svolgere la loro funzione senza incorrere i possibili responsabilità civili e penali?
La questione è di notevole criticità anche in prossimità dell’approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018 che dovranno necessariamente confermare o rinnovare gli organi sociali, amministrativi e di controllo societario (sindaci e revisori).
Se è vero infatti che il Governo, recependo le istanze provenienti dagli operatori del settore, ha alla fine acconsentito a prorogare di nove mesi (16 dicembre 2019) il termine ultimo (si precisa ultimo) per l’adeguamento degli statuti e conseguentemente per la nomina degli organi di controllo nelle SRL che superano i limiti dimensionali di cui al novellato art. 2477 del codice civile (così come previsto dall'art. 379 del Codice), d’altro canto l’interpretazione sistemica delle norme in materia di corporate governance e il “buon senso professionale” consiglierebbe di recepire le modifiche già in sede di approvazione dei bilanci 2018 (quindi, salvo proroga, entro il 30 aprile 2019).
Stante infatti il più volte ricordato “approccio forward-looking” che deve caratterizzare le attività di controllo e monitoraggio del sindaco/revisore, non è proprio consigliabile, salvo incorrere inevitabilmente in possibili responsabilità per culpa in vigilando, accettare incarichi di revisione o vigilanza ad appena 15 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale 2019 (primo esercizio utile per il monitoraggio del rischio d’insolvenza).
Tutto ciò induce a ritenere che, a regime, il numero di nomine previste in conseguenza dell’applicazione del nuovo corpo normativo, sia di gran lunga superiore alle 175.000 previste da Unioncamere.
Ma esiste un altro motivo fondamentale per prendere in seria considerazione il rinnovo degli organi di controllo (per quelle imprese che già ne sono obbligate dalle preesistenti norme di legge) già in sede di approvazione del bilancio 2018.
Il requisito di neutralità ed indipendenza, che deve sussistere necessariamente per il sindaco ma anche, in modo più stringente, per il revisore, per quest’ultimo ai sensi dal d.lgs. n. 39/2010 (così come modificata dal d.lgs. n. 135/2016), dal Regolamento 537/2014/UE e dal principio ISA Italia n. 200, rappresenta alla luce del nuovo framework normativo, una vera e propria “barriera all'entrata” per tanti professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili) che non possiedono allo stato il requisito della “terziarietà” rispetto all'imprenditore che li ha nominati.
In base infatti alle nuove norme introdotte dal d.lgs. n. 14/2019, è molto plausibile che le società di minore dimensione (SRL con un fatturato o un attivo patrimoniale superiore a 2 milioni di Euro o più di 10 dipendenti) opteranno in stragrande maggioranza per la figura del revisore legale unico (quest’ultimo legittimato a svolgere anche funzione di vigilanza avocando a sé anche le funzioni di sindaco unico).
Il sindaco/revisore unico dovrà quindi rispettare tutti i doveri – legali, professionali (principi di revisione ISA Italia) e deontologici - previsti per i revisori legali ma, soprattutto, sarà soggetto periodicamente ai controlli di qualità che il MEF disporrà periodicamente, in particolare per quanto riguarda le procedure d’allerta ed un adeguato assetto organizzativo e procedurale.
Tutto ciò dovrebbe indurre i soci di SRL che già sono obbligati a nominare gli organi di controllo nel rispetto del requisito di indipendenza, di procedere ad una seria riconsiderazione dei requisiti di neutralità ed indipendenza dei loro sindaci per evitare il c.d. rischio di auto-riesame.
Ovvero il rischio, che allo stato è prassi prevalente, di nominare i sindaci tra quelli “indicati” dagli studi professionali che ne curano anche la contabilità e tenuta dei libri contabili, con evidente commistione tra controllore e controllato e totale carenza di quel principio di scetticismo professionale che da sempre dovrebbe animare, nell'attività di vigilanza e monitoraggio, l’opera del sindaco/revisore.
Per quanto infine riguarda il “periodo di cooling off” (Art. 17 d.lgs. n. 39/2010 così come modificato dal d.lgs. n. 135/2016 “L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.”), si deve sempre tener conto che la norma preclude al revisore la possibilità di rivestire incarichi sociali negli organi di amministrazione della società revisionata o di prestare per essa lavoro autonomo o subordinato con funzioni dirigenziali se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato il suo incarico di revisore.
Si pone, a questo punto, un enorme problema di formazione professionale per una categoria – quella dei sindaci e revisori – che attualmente si presenta per lo più impreparata alla nuova sfida professionale offerta del Codice sulla crisi d’impresa e l’insolvenza.
Senza contate che, ai fini dei controlli di qualità per i revisori, periodicamente affidati agli ispettori del MEF, ogni revisore dovrà anche dimostrare un adeguato assetto organizzativo (adeguate risorse) e procedurale (manuali operativi, protocolli e fogli di lavoro) per svolgere il suo compito in conformità al dettato legale ed amministrativo.
A questo punto una domanda nasce spontanea: esiste un modo, concretamente applicabile nel breve periodo, per risolvere questo gigantesco problema di asimmetria tra domanda (di nuove funzioni di vigilanza e controllo anche forward-looking) e offerta (i professionisti che dovranno ricoprire i diversi incarichi di revisore/sindaco)?
Un modo c’è ed e il classico “uovo di Colombo”.
Basterebbe che i singoli professionisti (per lo più dottori commercialisti) si associassero ad una delle società di revisione preesistenti (come noto, già soggette al controllo Consob), in cambio ovviamente della retrocessione di una parte dei loro compensi per gli incarichi ricevuti, per ottenere da loro l’autorizzazione ad utilizzare procedure e protocolli operativi di “best practice” già validati dalla Consob ed in questo modo “bypassare” all'origine i vincoli legali ed amministrativi.
Naturalmente, in tal senso, un accordo preventivo tra CNDCEC ed ASSIREVI sarebbe auspicabile.
Ma questa è un’altra storia.