Newsletter n. 13/2023
📌Le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023 il Provvedimento della Banca d’Italia 1 agosto 2023 recante le nuove disposizioni antiriciclaggio che incidono sulla governance delle banche.
Il provvedimento apporta alcune importanti modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia del 26 marzo 2019 su organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio e dà attuazione alle Linee guida EBA sulle politiche e procedure per la gestione della conformità e stabiliscono il ruolo e le responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Dalla pubblicazione del Provvedimento decorre il termine di tre mesi per la sua entrata in vigore.
Tra le novità, quelle riguardanti la regolamentazione dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, nonché quelle relative alla funzione antiriciclaggio, alle ipotesi di esternalizzazione della Funzione e alla disciplina dei gruppi.
Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali,
i destinatari nominano un componente dell’organo di amministrazione quale esponente responsabile per l’antiriciclaggio. L’incarico ha natura esecutiva. In linea con il principio di proporzionalità, in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe del destinatario, l’incarico può essere attribuito al direttore generale, a condizione che sia preservata l’efficacia della funzione dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio.
L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell’esercizio delle rispettive attribuzioni.
📌Private Banking e antiriciclaggio
Lo scorso 3 agosto 2023 Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti di vigilanza sull’applicazione degli obblighi di antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking.
La Banca d’Italia nel corso del 2022 ha condotto una campagna di accertamenti ispettivi su cinque banche specializzate nel settore del private banking, per verificare l’adeguatezza dei presidi di mitigazione del rischio di riciclaggio, con particolare riguardo al processo di adeguata verifica e monitoraggio della clientela, nonché per individuare le eventuali criticità e le buone prassi adottate dagli intermediari.
Il private banking, infatti, si caratterizza per un’elevata esposizione al rischio di riciclaggio a causa delle caratteristiche che vi sono tipicamente associate: la clientela facoltosa e la frequente presenza di persone politicamente esposte (PEP) e di titolari effettivi difficilmente individuabili dietro strutture proprietarie spesso complesse; le operazioni e i portafogli di valore elevato; la tipologia di prodotti e servizi richiesti (in genere altamente personalizzati e complessi); l’aspettativa di riservatezza e discrezione da parte dei clienti.
I servizi di private banking, inoltre, sono suscettibili di essere utilizzati dalla clientela in modo improprio, ad esempio per occultare l’origine dei propri fondi o evadere le tasse.
A livello normativo, l’art. 24 della L.A. e le Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica individuano come fattore di rischio alto l’offerta di servizi con un elevato grado di personalizzazione indirizzati alla clientela dotata di un patrimonio rilevante.
Nell’offerta di questi servizi, quindi, gli intermediari devono valutare con particolare attenzione l’applicazione di misure rafforzate.
Ai sensi delle stesse Disposizioni, se il cliente è ritenuto effettivamente a rischio elevato, gli intermediari sono tenuti – quale specifica misura rafforzata – a verificare l’origine del reddito e del patrimonio del cliente.
⚖️ Cass., II, 6 luglio 2023 n. 29346
La condotta ascritta agli imputati – in sede di patteggiamento – consisteva nell'aver messo a disposizione il proprio corrente per farvi confluire il denaro proveniente da alcune truffe perpetrate con il sistema del c.d. man in the middle.
Nel ricorso si sosteneva che tale condotta integrasse l’elemento oggettivo della frode informatica, in quanto ha consentito di perseguire l'ingiusto profitto.
Così la S.C.:
Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, gli autori dei delitti presupposti avevano autonomamente conseguito il profitto del loro reato, così che la successiva operazione di immissione del denaro sui conti correnti degli imputati è una condotta oggettivamente ulteriore e successiva, idonea a configurare il reato di riciclaggio, mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, così come impone, in generale, la clausola di riserva prevista dall'art. 648-bis cod. pen..
La loro condotta si colloca, invece, in un momento successivo, quando sorge l'esigenza di "ripulire" il denaro proveniente dal delitto di frode informatica, ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa del medesimo; con una condotta, dunque, esattamente inquadrabile in una delle tipiche ipotesi previste dall'art. 648-bis cod. pen.
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È stato affermato il seguente principio di diritto:
Va, dunque, affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari.
Il ricorso verteva sull’omessa riqualificazione del delitto di riciclaggio in quello di frode informatica e riguardava una sentenza di patteggiamento.
È evidente che, nel merito, si deve porre la necessità di individuare in maniera corretta l’elemento soggettivo doloso, anche sotto forma di dolo eventuale (con le precisazioni fatte nel 2014 dalla nota sentenza ThyssenKrupp).
📌UIF, rapporto annuale per il 2022
Reperibile qui.
Nel 2022 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall'Unità sono state 155.426 (+11,4% rispetto al 2021). La tendenza crescente del flusso segnaletico non è stata spesso accompagnata da un miglioramento dei suoi contenuti informativi.
L'Unità, al fine di favorire la qualità della collaborazione attiva, ha elaborato e condiviso con i segnalanti nuovi criteri di valutazione granulare delle segnalazioni connotate da un basso livello di rischio riciclaggio e il dettaglio dei relativi esiti, in base alla presenza o meno di sufficienti elementi a supporto del sospetto.
All'interno della UIF sono state introdotte nuove metodologie per la selezione e la classificazione delle segnalazioni. Anche grazie a questi nuovi strumenti si è stati in grado di fronteggiare l'incremento del flusso segnaletico, registrando solo un modesto incremento delle giacenze, peraltro in via di progressiva riduzione. Gli esiti investigativi e i riscontri della DNA confermano l'efficacia dell'attività svolta.
Nel 2023 la UIF ha pubblicato la revisione integrale degli indicatori di anomalia con l'obiettivo di far confluire in un atto normativo unico e organico le casistiche rilevanti per agevolare tutti i destinatari nella valutazione dei profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Sono pervenute, soprattutto dalle Pubbliche amministrazioni, le prime segnalazioni collegate all'attuazione del PNRR. Le SOS hanno spesso evidenziato la presenza di reti di imprese indebitamente beneficiarie di finanziamenti agevolati o per cui si è registrato un utilizzo distorto delle risorse stanziate, frequentemente destinate all'estero e la presenza di professionisti con ruoli di facilitatori.
Le fattispecie anomale di matrice fiscale continuano a rappresentare circa un quinto del flusso segnaletico complessivo, con un peso di oltre il 25% delle frodi nelle fatturazioni; significativa è anche la percentuale di segnalazioni relative alle anomale cessioni di crediti di imposta ai sensi del c.d. decreto Rilancio.
Oltre il 18% delle SOS ricevute è risultato collegato alla criminalità organizzata. Le SOS riguardanti il finanziamento del terrorismo sono state 342, in diminuzione del 41% rispetto al 2021.
Le comunicazioni oggettive e i dati SARA rilevano una ripresa delle operazioni in contanti. L'uso del contante resta complessivamente su livelli inferiori a quelli pre-pandemia, indicando una possibile modifica strutturale delle abitudini di pagamento.
L'analisi strategica della UIF si è concentrata sullo studio di indicatori di opacità delle imprese italiane, sull'individuazione di imprese potenzialmente funzionali agli interessi della criminalità organizzata e sull'approfondimento dei flussi commerciali internazionali, anche al fine di individuare triangolazioni anomale con la Russia. L'attività ispettiva e di controllo cartolare della UIF si è mantenuta sui livelli del 2021.
Gli scambi informativi con le FIU estere sono risultati sostanzialmente in linea con l'anno precedente, mantenendo un significativo rilievo per gli approfondimenti finanziari delle segnalazioni di operazioni sospette e per la collaborazione a livello nazionale.
In ambito europeo, le segnalazioni cross-border ricevute continuano a registrare una crescita elevata, con un aumento di oltre il 200% rispetto al 2021.
🏛️ Prossimi eventi nei quali sarò relatore sui temi della newsletter:
Sono sempre ben graditi commenti e contributi sui temi della Newsletter.
Ci vediamo al prossimo numero, online l’1 ottobre.
Consulente e Formatore specializzato in Antiriciclaggio e Corporate Governance - Già Ufficiale Guardia di Finanza
1 annoGuida operativa: - https://www.giovannifalcone.it/uif-1-risposta/ - https://www.giovannifalcone.it/uif-2-risposta/
Consulente e Formatore specializzato in Antiriciclaggio e Corporate Governance - Già Ufficiale Guardia di Finanza
1 annoMi riferisco al Provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023 dove non si parla affatto circa un collegamento strutturale fra l'Area crediti e l'Antiriciclaggio. I problemi di molte banche, con impatto diretto sull’antiriciclaggio e conseguente processo sanzionatorio, passa dall’esercizio del credito quando, l’unico parametro preso in esame per la concessione del merito creditizio è la “solvibilità del cliente”. Raramente ci si sofferma su aspetti reputazionali e/o di opportunità della relazione, arrivando a compromettere, molto spesso, la stessa stabilità patrimoniale dell’istituto di credito quando interviene la Direzione Nazionale Antimafia per contestare l’appartenenza del soggetto ad ambienti criminali. Dettagli! Con riferimento poi al Rapporto annuale Uif, presentato il 4 luglio u.s., appare urgente porre qualche rimedio allo stato dell'arte complessivo dell'azione di contrasto al malaffare, avuto riguardo, in particolare, alla modesta qualità della "collaborazione attiva" dei soggetti obbligati - https://www.giovannifalcone.it/sos-nel-rapporto-annuale-2022-richiesta-di-aiuto/ Nel mio piccolo, sto cercando di riepilogare una best practices al riguardo, come una sorta di Guida operativa.
Promoter presso CLUB B2B ADRIO-BALTICO
1 annoMolto interessante. Tutte attività che dovrebbe trovare supporto (o operare in armonia), sopratutto all'estero, con una Intelligence Economica... che in Italia, quando esiste, la confondono con basso spionaggio!!! Parlo per esperienza, avendo operato da Gibilterra con la AZC LTD (e derivate), grazie al Potere di Firma che avevo avuto dal Governo GB! Potere di firma ad personam, senza dover avere partner inglese e senza dover versare capital risk! Fui "corteggiato" da molti Paesi, tranne dall'Italia!!! mi pento per non aver ceduto... chiusi causa carcinoma con una Tax Loss!