Organo di controllo nelle S.r.l.: le modifiche apportate dal Decreto Sblocca Cantieri al nuovo Codice della Crisi.
Il D.Lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155, ha introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tra le novità inserite nel Codice in materia di diritto commerciale e societario si rileva di particolare importanza la modifica all’articolo 2477 c.c. riguardante la revisione legale dei conti nelle società a responsabilità limitata. Ulteriori modifiche a tale disciplina sono state apportate dal Decreto Sblocca Cantieri (D.L. n. 32/2019).
Con tale disposizioni sono state modificate le casistiche al verificarsi delle quali è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo. Con la precedente disciplina (coma 3 art. 2477 c.c.) l’obbligo di nomina si aveva nei casi in cui la società:
a ) è obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
La lettera c) comma 3, art. 2477 c.c. faceva riferimento all’art 2435-bis primo comma, il quale definisce i limiti dimensionali che una società deve rispettare per poter redigere il bilancio in forma abbreviata, ovvero:
· totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
· ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
· dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
L’art. 379 comma 1 del richiamato decreto ha sostituito la suddetta lettera c) comma 3, art. 2477 c.c. eliminando il riferimento all’art. 2435-bis e indicando specifici requisiti dimensionali secondo cui scattava l’obbligo di nomina, ovvero quando, la società a responsabilità limitata superava per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
· totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
· ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
· dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
Nel caso in cui non vengono superati tali limiti per tre esercizi (antecedentemente erano due) decade l’obbligo di nomina.
La fissazione di limiti dimensionali molto bassi ha fatto emergere numerose resistenze dal lato delle imprese, poiché molte di esse, anche quelle più piccole e quindi non strutturalmente pronte, avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa e nominare l’organo di controllo, sostenendo in alcuni casi costi non in linea con le esigenze aziendali.
Soluzione a tale perplessità è stata trovata ed inserita nel Decreto Sblocca Cantieri (D.L. n. 32/2019) attraverso un compromesso, ovvero, vengono innalzati il limiti di importo in maniera non considerevole ma allo stesso tempo viene ridotto il periodo in cui tali importi devono essere verificati. In sintesi fermo restando i requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate, viene previsto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo se la società supera per un esercizio consecutivo almeno uno dei seguenti limiti:
· totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
· ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
· dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Tali modifiche porteranno, secondo le stime, 80mila Srl alla nomina dell’organo di controllo, numero che si sarebbe ridotto intorno alle 20 mila nel caso in cui fossero stati innalzati in misura considerevole i limiti base, a seguito delle richieste pressanti provenienti dal mondo imprenditoriale.
Il momento in cui scatta l’obbligo di nomina coincide con quello di approvazione del bilancio, da parte dell’assemblea, nel quale si evidenza che i requisiti dimensionali sono stati superati, in questo caso entro tre mesi la stessa deve procedere alla nomina, se questo non avviene può farlo il Tribunale su iniziativa di qualunque interessato. Con le modifiche apportate all’art. 2477 c.c. è data possibilità di richiedere la nomina al tribunale anche dal conservatore del registro delle imprese.
In materia di gravi irregolarità nella gestione diviene applicabile l’art. 2409 c.c. anche nel caso in cui nella S.r.l. non sia stato nominato l’organo di controllo.
Le società costituite prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e che sono interessate dalla nuova normativa de-vono adeguare la propria struttura societaria entro 9 mesi dalla suddetta data:
· se superano i nuovi limiti dimensionali devo provvedere a nominare l’organo di controllo;
· se necessario, devono adeguare l’Atto Costitutivo e lo Statuto.