Patent box – quali diritti di proprietà intellettuale ne beneficiano
Il patent box è un regime opzionale che consente la parziale defiscalizzazione ai fini IRES ed IRAP del reddito derivante dallo sfruttamento di alcuni diritti di proprietà, a cui possono accedere tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei diritti previsti.
Più in particolare, le imprese che svolgono attività qualificanti in ricerca e sviluppo, possono escludere dal reddito imponibile complessivo il 50% del reddito generato dalla cd. IP Box, con riferimento ai beni immateriali sopra citati. Anche le plusvalenze derivante dalla cessione degli stessi intangibili può beneficiare di una esenzione da imposizione IRES ed IRAP totale, qualora il 90% del corrispettivo “ricavato” venga reinvestito al fine dello sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.
I requisiti fondamentali per poter accedere a questo bonus fiscale sono (i) il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e/o dei diritti sugli stessi e (ii) lo svolgimento di un’attività qualificante di ricerca o sviluppo, che consenta di sviluppare o implementare tali beni immateriali sia in modo diretto, sia tramite dei contratti di ricerca stipulati con altre società, università, enti di ricerca o altri organismi equiparati, comprese le attività svolte per adottare sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il loro rinnovo e protezione, le attività volte a prevenire e combattere la contraffazione, la contrattualistica.
Il regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana e favorendo l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Le imprese interessate possono accedere al patent box in due modi: (i) tramite una procedura concertata con l’Agenzia delle Entrate, che prevede la definizione dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito detassato in contraddittorio con l’Ufficio, e (ii) mediante autoliquidazione da parte del contribuente. In questo ultimo caso, è opportuno aderire al cosiddetto regime della penalty protection: in caso di verifica fiscale avente ad oggetto il Patent Box, a coloro che avranno predisposto idonea documentazione non potranno essere comminate sanzioni laddove l’Agenzia delle Entrate non concordasse con le determinazioni operate dal contribuente. Le due procedure di accesso differiscono per le tempistiche e per la certezza del “risultato”: più lunga la prima, ma una volta raggiunto l’accordo, lo stesso sarà vincolante per entrambe le parti (Agenzia delle Entrate e contribuente); più rapida la seconda, ma non esente da rettifica da parte degli organi verificatori.
Ma quali sono i diritti di proprietà intellettuale che beneficiano del patent box; e cosa fare per documentarli. Vediamolo insieme.
1. Software
Cosa si intende:
I programmi per elaboratore (incluso il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso), in qualunque forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Come lo si documenta:
Mediante una dichiarazione sostitutiva - ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 - con la descrizione del programma (a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile) che attesti la titolarità dei diritti di utilizzo su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività.
Assistenza legale:
Esame dei contratti di commissione / sviluppo del software e/o di cessione al fine di verificare la titolarità dei diritti e la presenza di opportune garanzie (e manleve).
Eventuale deposito di copia del software presso la SIAE.
2. Brevetti industriali
Cosa si intende:
a) i brevetti per invenzione; b) i brevetti per modello di utilità; c) i brevetti per nuove varietà vegetali; d) le topografie di prodotti a semiconduttori; e) il certificato complementare per prodotti medicinali; e f) il certificato complementare per prodotti fitosanitari.
Come li si documenta:
La prova dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente. Nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, la prova è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.
I brevetti possono essere di titolarità della società sin dall’origine (e in quanto tali annotati nelle banche dati) o a titolo derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva la titolarità).
Assistenza legale:
Esame dei contratti di commissione / sviluppo dei trovati inventivi oggetto dei brevetti, delle mansioni dei dipendenti e/o di cessione della titolarità al fine di verificare la cessione dei diritti e la presenza di opportune garanzie (e manleve).
Verifica dell’aggiornamento dei dati nelle banche dati.
3. Disegni e modelli
Cosa si intende:
a) le domande di registrazione di disegni e modelli; b) i disegni e modelli registrati; c) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; d) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi della legge sul diritto d’autore[1]).
Come lo si documenta:
Nei casi di cui alle lettere a) e b), mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) e la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente, con i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.
Nei casi di cui alle lettere c) e d), mediante una dichiarazione sostitutiva - ai sensi del d.p.r.28 dicembre 2000, n. 445 – che attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva la titolarità), e la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela e indichi inoltre: (i) per il disegno e modello comunitario non registrato, la data e l’evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; e (ii) per il disegno industriale protetto dal diritto d’autore, il nome dell’autore e, se questi non è vivente, la data della morte.
Assistenza legale:
Esame dei contratti di commissione / sviluppo dei design, delle mansioni dei dipendenti e/o di cessione della titolarità al fine di verificare la cessione dei diritti e la presenza di opportune garanzie (e manleve).
Verifica dell’aggiornamento dei dati nelle banche dati e/o della tutela come design non registrati.
4. Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete
Cosa si intende:
Le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Si tratta di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente richieda sforzi o investimenti; b) abbiano valore economico in quanto segrete. Non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.
Come lo si documenta:
Mediante una dichiarazione sostitutiva - ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 - che attesti la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al richiedente, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva la titolarità) e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati e contenga i seguenti elementi: 1) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all’azienda utili a tale individuazione[2]; 2) l’attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione; 3) l’attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione; e 4) l’attestazione dell’adozione di misure concretamente idonee a garantire l’effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze[3].
Non sono prese in considerazione dichiarazioni o clausole che rimandino genericamente alla riservatezza di tutte le informazioni contenute negli atti o nei contratti cui si fa riferimento o il generico richiamo all’obbligo di riservatezza che grava sui dipendenti ai sensi dell’articolo 2105 c.c., essendo necessario identificare con sufficiente precisione quali siano le informazioni su cui viene posto il vincolo della segretezza.
Sono espressamente escluse dal patent box le liste di nominativi, quali ad esempio le liste fornitori e clienti, che contengono informazioni aggregate ed utilizzabili dalle imprese in chiave di direct marketing.
Assistenza legale:
Verifica, caso per caso, della sussistenza dei requisiti in base alle diverse informazioni trattate dalla società e della relativa documentazione e contratti.
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Ogni singola posizione richiede verifiche e analisi particolari, in base al diritto in questione e alle circostanze concrete.
Restando a disposizione per qualsiasi confronto o chiarimento sui profili relativi ai diritti di proprietà intellettuale, con la possibilità di coinvolgere i colleghi di Studio esperti nelle tematiche fiscali per approfondimenti su tali ambiti, invio un caro saluto.
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
[1] L’articolo 1, comma 148 della legge di stabilità 2016 ha modificato il comma 39 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 sostituendo l’espressione “opere dell’ingegno” con “software protetto da copyright”. Tale definizione, già prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto Patent Box, ha di fatto escluso dall’agevolazione le opere dell’ingegno quali le opere letterarie, le opere drammatiche, le opere scientifiche, le opere didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, le opere dell’arte cinematografica, le opera della scultura, le opere e le composizioni musicali, i disegni e le opere dell’architettura, i progetti di lavori di ingegneria, ecc.
[2] Ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell’ambito di accordi di segretezza aziendale - accordi di non divulgazione - accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza -informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate.
[3] Ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l’uso di credenziali per l’accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell’esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative.