PHISHING: i chiarimenti della Corte di cassazione in merito alla definizione di phishing e alle figure essenziali.

PHISHING: i chiarimenti della Corte di cassazione in merito alla definizione di phishing e alle figure essenziali.

Con la sentenza n. 10060 pubblicata in data 1 marzo 2017 la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione ha definito il phishing come «truffa informatica effettuata inviando un’e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati quali numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc., motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico» e chiarito che figure essenziali del phishing sono i seguenti soggetti: hacher (esperto informatico), ovvero il soggetto «che si procura i dati»; collaboratore ‘prestaconto’, ovvero il soggetto «che mette a disposizione un conto corrente per accreditare le somme»; destinatario finale delle somme spedite dal cliente ‘prestaconto’, «che può anche essere uno dei due soggetti sopra indicati».

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