Polizza assicurativa annessa al finanziamento: obbligatorietà e inclusione del premio nel calcolo TAEG

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Il mutuatario è tenuto a dimostrare che, diversamente da come rappresentato dal mutuante, la polizza assicurativa sottoscritta sia obbligatoria e non, invece, facoltativa.

A tal fine, di recente, con decisione presa in Milano in data 13 Dicembre 2018. Est. Grippo, l'Arbitro Bancario Finanziario ha dapprima tracciato i contorni di detto onere circoscrivibile in presunzioni gravi, precise e concordanti e successivamente riempito di contenuto le medesime. Invero, purché concomitanti, è necessario che orientino nel senso che: a) la polizza abbia funzione di copertura del credito; b) che vi sia connessione genetica (nel senso che la polizza sia stata sottoscritta contestualmente al finanziamento) e funzionale (nel senso che via sia pari durata dell'ammortamento e della copertura assicutativa) tra finanziamento e assicurazione; c) che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Dal canto suo, l'intermediario resistente per dedurne la natura facoltativa, è tenuto, questa volta anche in via alternativa, a produrre elementi di prova di segno opposto convergenti nel dimostrare che al ricorrente: a) sia stata proposta una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; b) siano state offerte condizioni simili, senza la stipula della polizza, così come offerte precedentemente ad altri soggetti contraddistinti dallo stesso merito creditizio; c) sia stato concesso il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Pertanto, si evince che i premi di polizze assicurative obbligatorie devono essere necessariamente inseriti nel TAEG, a tanto è pervenuto l'ABF anche avvalendosi della lettura congiunta degli articoli 6 e 7 dell'articolo 125 bis TUB per cui i costi come quelli di cui a polizze assicurative obbligatorie in quanto giuridicamente parte integrante del costo complessivo del credito devono necessariamente esser ricompresi nel TAEG cosicché: "il cliente consumatore possa comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato e orientarsi consapevolmente nella scelta del soggetto mutuante".

Ne consegue che in violazione di detta regola è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è altresì nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo, con integrazione legale del contratto e applicazione del tasso nominale sostitutivo di cui al citato comma 7 articolo 125 bis per cui: "il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto".

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