POLIZZE VITA E BENEFICIARI NON RESIDENTI: REGIME FISCALE APPLICABILE
POLIZZE VITA E BENEFICIARI NON RESIDENTI: REGIME FISCALE APPLICABILE
L’ art. 23 (Applicazione dell’imposta ai non residenti), conmma 1, lettera b) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che : « Ai fini dell'applicazione dell'imposta (leggi imposta sui redditi delle persone fisiche) nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: … i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali ».
Nella definizione di redditi di capitale, ai sensi del successivo art. 44 (Redditi di capitale), comma 1, lettera g-quater del citato TUIR, rientrano : « i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ».
Cio’ significa che in base a quanto detto sopra, al decesso di un assicurato residente fiscalmente in Italia - che avesse sottoscritto una polizza vita con una compagnia residente, o con la stabile organizzazione di una compagnia non residente nel territorio dello Stato - la compagnia stessa è obbligata ad applicare, sui capitali corrisposti ai beneficiari pur non residenti in Italia, oltre all’imposta di bollo pari al 2 per mille annuo con un massimo, se il sottoscrittore è un soggetto diverso da persona fisica di € 14.000, (di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972), anche l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche IRPEF (ex art. 26-ter, comma 1, del DPR 600/1973) con aliquota del 26% (12,5% per i proventi derivanti da titoli di Stato e assimilati).
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Per mitigare o evitare l’applicazione del’imposta sostitutiva, l’unico rimedio per il beneficiario non residente è quello di chiedere l’applicazione del trattato contro le doppie imposizioni (se applicabile) tra l’Italia ed il paese di residenza di detto beneficiario.
Diversamente se il sottoscrittore/assicurato di cui sopra sottoscrivesse la polizza vita con una compagnia non residente (sostituto d’imposta e bi-optata), nel caso di decesso dello stesso assicurato, l’imposta di bollo (in quanto imposta d’atto, per le comunicazione (vedi valutazioni periodiche) relative a contratti di assicurazione sulla vita) é sempre dovuta ; mentre non si applica – mancando il presupposto della territorialità - l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi. Poiché parafrasando a contrario il citato art. 23 del TUIR : i redditi di capitale corrisposti non si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
Si rammenta che l’imposta di bollo non è dovuta sulla componente o supporto Ramo I (c.d. gestione separata, o fondo euro per le polizze estere di diritto lussemburghese); poiché la gestione separata o fondo euro sono assimilati ai fondi pensione o sanitari per i quali opera l’esclusione di cui all’art. 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72.
Il DDL Bilancio 2025 ha apportato alcune modifiche in materia di imposta di bollo. Infatti, la stessa è dovuta annualmente (ed il corrispondente ammontare non è più computato o “memorizzato” dalla compagnia, ma è invece versato ogni anno) a decorere dal 2025. Ovviamente l’imposta versata sarà computata in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. In particolare, per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, l’imposta di bollo è calcolata per ciascun anno fino al 2024 ed è versata in 4 rate come segue: a) per una quota pari al 50% entro il 30 giugno 2025; b) per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2026; c) per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2027; d) per la restante quota del 10% entro il 30 giugno 2028.