POLIZZE VITA: FUNZIONE E STRUTTURA
Molti si chiedono che cos'è una polizza vita e a cosa serve? Tali prodotti rispondono ad un principio previdenziale, cioè consentono di accumulare un capitale e/o di tutelarsi da eventi collegati alla vita umana.
Quando parliamo di assicurazioni sulla vita ci riferiamo ad una categoria ampia che racchiude al suo interno diverse fattispecie ognuna con caratteristiche precise.
Nelle polizze caso morte, l’impresa di assicurazione pagherà ai beneficiari designati la prestazione dedotta nel contratto alla morte dell’assicurato. Tale categoria prevede due tipologie: la polizza temporanea caso morte (TCM) in cui la prestazione dell’impresa di assicurazione è dovuta solo nel caso in cui la morte del soggetto assicurato avvenga in un determinato arco temporale (per esempio 15/20 anni); e la polizza a vita intera in cui si garantisce il capitale alla morte dell’assicurato in qualsiasi momento essa avvenga.
Nelle assicurazioni caso vita, invece, la compagnia di assicurazione pagherà la prestazione prevista soltanto se l’assicurato è in vita a una data predeterminata. In questa fattispecie rientrano: la polizza a capitale differito che prevede il pagamento di un capitale ad una data prestabilita, e la polizza con rendita - di solito vitalizia da corrispondere fino alla morte dell’assicurato - che acquista una finalità maggiormente previdenziale.
La combinazione delle garanzie offerte nei prodotti caso morte e caso vita fornisce copertura dal rischio sia di premorienza sia di longevità. Queste polizze c.d. miste hanno costi maggiori, in quanto l’assicurazione pagherà la prestazione prevista nel contratto (in forma di capitale o di rendita) alternativamente alla scadenza del termine di differimento se l’assicurato è ancora in vita, o alla morte nel caso in cui tale evento si verifichi prima del termine contrattualmente previsto.
L’assicurazione può essere stipulata sulla propria vita o sulla vita altrui. Nel primo caso, le figure del contraente e dell’assicurato coincidono nella stessa persona, nel secondo, invece, l’assicurato è persona diversa dal contraente. Per evitare che l’assicurazione si traduca in un incentivo all'omicidio, la validità dell’assicurazione per il caso di morte di un terzo è subordinata al consenso scritto di quest’ultimo.
Il beneficiario è la persona designata dal contraente a ricevere le somme assicurate. Egli acquista un diritto ai vantaggi dell’assicurazione per effetto della stipulazione e, in caso morte di morte dell’assicurato, acquista la somma per diritto proprio e non per diritto di successione. Pertanto, l’assicuratore può opporre al beneficiario le eccezioni derivanti dal contratto, e non quelle fondate su altri rapporti con il contraente.
Fintanto che le somme si trovano presso la compagnia assicurativa sono impignorabili e insequestrabili. Proprio per la loro funzione previdenziale le somme dovute dall'assicuratore quindi non soggette ad azione esecutiva o cautelare.
La designazione dei beneficiari può essere fatta non solo nel contratto, ma anche con successiva designazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento. È valida anche la designazione generica per esempio agli eredi legittimi o ai miei figli. Tale modalità - comunemente utilizzata in passato - potrebbe creare, al momento del decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari. Pertanto, è preferibile evitare designazioni generiche indicando i nominativi precisi di tutti i beneficiari.
Anche l’Istituto di vigilanza (IVASS) è intervenuto con un regolamento (n. 41 del 2018) precisando che le proposte di assicurazione devono essere redatte in modo da favorire la designazione del beneficiari in forma nominativa (es: indicazione dei dati anagrafici, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA, i recapiti anche di posta elettronica), salva espressa diversa volontà del contraente. Rimane comunque l’opzione di escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario (ove indicato nominativamente) prima dell’evento, facendo salvo il principio di riservatezza.
Per le polizze che prevedono prestazioni a scadenza, almeno 30 giorni prima della stessa, le compagnie devono inviare al contraente una comunicazione scritta con l’indicazione del termine finale del contratto, la documentazione da trasmettere per ottenere la liquidazione e un’avvertenza sui termini di prescrizione (dieci anni) e sulle conseguenze di omessa richiesta della liquidazione entro detti termini.
Ricevuta tutta la documentazione completa, le compagnie assicurative sono obbligate a liquidare la prestazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei documenti, anche al fine evitare il pagamento degli interessi per il ritardo, e soprattutto le sanzioni da parte dell’IVASS.
Luigi Armone