Possibile il concorso del consulente esterno nei reati di bancarotta fraudolenta

Possibile il concorso del consulente esterno nei reati di bancarotta fraudolenta

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La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito alla configurabilità del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di un soggetto estraneo all’impresa fallita, nel caso in cui: (i) le azioni poste in essere con il fallito siano state rilevanti per la produzione dell’evento, e (ii) vi sia stata la consapevolezza di aiutare l’imprenditore in situazione di dissesto a negare tutela ai creditori dell’impresa. In particolare la Suprema Corte ha chiarito che “il soggetto esterno alla società può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella del cd. intraneus [ossia l’imprenditore fallito], nella consapevolezza della funzione di supporto alla ‘distrazione’”. A tale proposito, è stata evidenziata la sufficienza dell’“incidenza causale” delle azioni del consulente esterno ai fini distrattivi per configurare la responsabilità per concorso nei reati fallimentari.

Cass. Pen., Sez. V, 7 ottobre 2016, n. 42572

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