Preliminare di preliminare e diritto alla provvigione
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'articolo 2932 del Cc, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cosiddetto “preliminare di preliminare”, costituente un contratto a effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 del Cc in caso di inadempimento (Cass. civ., sez. VI, 11 marzo 2021, n. 6815; v. anche Cass. civ., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628).