Solidarietà per titoli differenti
Secondo le Sezioni Unite, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 c.p., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso - considerata normativamente - deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate. Inoltre, per le obbligazioni solidali, di qualsivoglia tipo esse siano, il legislatore ha specificato che se il creditore compie un atto di esercizio del diritto nei confronti di un condebitore solidale si producono gli effetti tipici essenziali (interruttivi) di quel medesimo atto. Tali effetti hanno portata conservativa e incidono direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale, e cioè sul diritto del creditore a una data prestazione nei confronti di tutti i condebitori solidali. Sicchè si riflettono automaticamente e inevitabilmente ("per necessità logica e in mancanza di una regola in senso contrario", affermò C. Cost. n. 8 del 1975 cit.) sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi. In altre e più semplici parole, l'effetto, data la sua natura, coinvolge l' intero rapporto obbligatorio. E lo coinvolge conformemente all'unità di scopo in ragione della quale il legislatore considera unitariamente le singole obbligazioni dei condebitori verso i creditori, secondo uno schema concettuale già noto al codice civile del 1865; il cui regime (art. 2131 c.c. abr.) è stato in vero per questa parte (vale a dire per l' interruzione della prescrizione) sostanzialmente riprodotto con indicazione di diversità rispetto al criterio "personale" accolto per la sospensione; la quale, come noto, non era disciplinata nel codice civile del 1865 quanto alla solidarietà passiva, sebbene solo dal lato del rapporto (attivo) con uno dei concreditori solidali (art. 2122 c.c. abr.). Dunque, perché l'effetto interruttivo si produca non è richiesto che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario, esattamente come accade, del resto, per l' intimazione di cui all'art. 1219 c.c., stante quanto previsto dall'art. 1308, in relazione giustappunto all'art. 1310: la costituzione in mora di tutti i condebitori solidali si determina solo se a ognuno di questi l'atto venga notificato o comunicato, mentre il ripetuto effetto interruttivo si produce, invece, nei confronti di tutti sol che l'atto sia portato a conoscenza di uno di essi. Da questa angolazione l'effetto è lo stesso quale che sia il tipo di atto interruttivo, sia esso a efficacia istantanea, sia esso a efficacia permanente, come la domanda (Cass. civ., Sez. Unite, 27 aprile 2022, n. 13143).