Prigionieri di un contratto: Parte II

Prigionieri di un contratto: Parte II

Prigionieri di un contratto: Parte II

Nell’articolo precedente abbiamo parlato dei contratti di leasing, contratti nei quali, ricordiamo, non è presente una clausola per l’estinzione anticipata per volontà del debitore. Così può accedere che una società che nel 2006 ha sottoscritto un contratto di locazione finanziaria di lunga durata (ad esempio 18 anni), per l’acquisto di un immobile, si ritrovi dopo alcuni anni in un contesto differente dal momento di sottoscrizione e, per le ragioni più svariate (non sostenibilità della rata, ricerca di migliori condizioni), si trovi costretta a richiedere alla società di leasing l’estinzione anticipata del contratto.

È il caso di una nostra cliente, la ODL S.r.l. che nel 2013 aveva sottoscritto un contratto da 4,2 ml per finanziare un impianto fotovoltaico; avendo necessità di sottoscrivere in tempi rapidi, poiché di lì a poco sarebbero scaduti i tempi per il piano incentivi, si è trovata costretta ad accettare il tasso imposto dalla concedente, un tasso del 7,15%. Ma i soci, patrimonialmente importanti, non si sono accontentati e hanno deciso di cercare una soluzione per spuntare dal mercato condizioni decisamente migliori. Trovarono così una banca, disposta a sostituirsi al leasing ad un tasso del 2,5%.

È facile immaginare lo stupore dei soci della ODL quando arrivò il conteggio per il riscatto anticipato. Su un debito residuo di € 2.500.000,00 circa, la penale richiesta era pari ad € 278.000,00 ovvero oltre l’11%.

Ancor peggio è andata alla JJ Immobiliare Sas che, nel 2007, aveva sottoscritto un contratto di locazione finanziaria di € 960.000,00 per acquisire un immobile da concedere in locazione alla propria società operativa. Sfortunatamente nel 2013 il business della società operativa cominciò a “perdere colpi” e così i soci, che ormai ogni mese si trovavano costretti a versare denaro personale sul conto aziendale, si decisero a chiedere alla società di leasing l’estinzione anticipata del contratto, con l’idea di sottoscrivere successivamente un mutuo che consentisse contemporaneamente di dilazionare il debito ed approfittare dei migliori tassi espressi dal mercato.

La risposta della società di leasing, in questo caso, fu ancora più sorprendente rispetto a quella ricevuta dai soci della ODL S.r.l.

Il tenore era questo: dal momento che non esiste una norma che imponga alle società di leasing di concedere il riscatto anticipato e che, per gli anni di adempimento, la società si era dimostrata rispettosa del contratto (dei termini e delle modalità di pagamento), la banca si dichiarava pienamente soddisfatta dall’andamento del rapporto e di conseguenza esprimeva il proprio non interesse ad estinguere anticipatamente il contratto.

Successivamente alla comunicazione ricevuta, veniva esperita la mediazione obbligatoria al fine di giungere ad un accordo transattivo, ma, come si può facilmente immaginare, senza alcun esito. Così, informati dei tempi processuali, dei rischi di causa e dei costi entrambe le società si videro costretti ad intraprendere il giudizio.

Senza annoiarvi con i dettagli una soluzione è stata trovata in entrambi i casi.

Nel caso di ODL S.r.l. è stato il Giudice ad invitare caldamente ad una soluzione transattiva, che non è stata né immediata, né di rapida soluzione, ma ha richiesto la prosecuzione del giudizio ben oltre gli atti introduttivi.

Nel caso di JJ s.a.s. probabilmente il timore di una pubblicità negativa ha portato a più miti consigli l’intermediario che ha accettato l’estinzione anticipata verso la corresponsione di una penale…più che equa.

Ogni tanto un lieto fine non guasta.


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