Principio di rotazione delle imprese ed elementi di collegamento tra l'affidataria uscente e la nuova aggiudicataria

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

Segnalo la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 luglio 2020 n. 4627 che affronta la tematica dell'osservanza del principio di rotazione delle imprese nella particolare ipotesi in cui vi siano elementi di collegamento tra l’affidataria uscente del servizio e l’aggiudicataria del nuovo appalto (nel caso all'esame del Giudice l’affidataria uscente deteneva il 51% del capitale sociale della nuova aggiudicataria; inoltre, il presidente, il vicepresidente e l’amministratore delegato della prima facevano parte del consiglio di amministrazione della seconda).

Secondo il Consiglio di Stato, l’osservanza del principio di rotazione deve essere accertata con criteri di natura sostanziale e non meramente formale. Infatti, tale principio mira, da un lato, ad evitare asimmetrie informative a vantaggio dell’affidatario uscente, e con esso delle imprese riconducibili alla sua sfera di controllo e influenza, quale soggetto che ha già operato con la stazione appaltante e, quindi, ha un’esatta cognizione delle sue necessità ed esigenze, e, dall'altro, ad evitare il consolidamento di posizioni di ‘rendita’ destinate a restare sostanzialmente sottratte alla competizione con gli altri operatori del mercato di riferimento.

Sulla base di tali premesse, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto illegittima l’aggiudicazione della gara disposta dalla stazione appaltante in favore di un soggetto per il quale sono stati rilevati elementi di collegamento con l’impresa uscente, ritenuti di natura tale da comprovare, in modo preciso e univoco, la riconducibilità dell’impresa aggiudicataria alla sfera di controllo e di influenza dell’operatore uscente.

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altri articoli di Daniele Rosato

Altre pagine consultate