Quesito sull'art.19 del D. Lgs 374/1990

Quesito sull'art.19 del D. Lgs 374/1990

Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale: zona di vigilanza doganale e linea doganale, riposta dell'AdD a quesito, prot. n. 24499 del 6/4/2018

In prossimità della linea doganale e nel mare territoriale: “è vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.

Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato”.

D.Lgs 374/ 1990

La risposta dell'Agenzia delle Dogane al quesito mette in luce che, non avendo il Legislatore fornito parametri certi a cui poter far riferimento per applicare correttamente la norma, l'Autorità doganale deve prestare molta attenzione alle verifiche caso per caso, svolgendo apposito sopralluogo e avvalendosi di criteri di massima, quali:

-la particolare configurazione orografica del tratto costiero interessato dall’opera;

-la presenza di strade di comunicazione; 

-la transitabilità, l’osservabilità e la controllabilità di ciascun tratto confinario.

Interessante l'excursus di giurisprudenza e prassi riportato nel provvedimento n. 24499, utile a dare indicazioni per una corretta formazione delle autorizzazioni in questione, all'esito degli opportuni procedimenti amministrativi e nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ex art. 97 Cost., attesa la molteplicità delle Circoscrizioni doganali sul territorio nazionale.

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