Registri IVA tenuti con sistemi elettronici senza obbligo di stampa
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Registri IVA tenuti con sistemi elettronici senza obbligo di stampa

Nella legge di Bilancio 2018, è inserita un novità che dirime finalmente la questione relativa alla tenuta dei registri IVA gestiti con strumenti informatici: in sostanza cessa l’obbligo di stampa cartacea dei registri IVA prodotti in modalità elettronica. Basterà, infatti, tenere aggiornati i registri digitali relativi a fatture emesse ed acquisti per stamparli in sede di accesso, ispezione o verifica a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza

In pratica, il legislatore ha previsto, limitatamente ai registri Iva tenuti mediante sistemi elettronici e apparentemente senza alcun riferimento all’esercizio a cui si riferiscono, le registrazioni, che in sede di verifica gli organi di controllo non possono contestare l’irregolarità dell’omessa trascrizione nei registri Iva cartacei a patto che i dati inseriti nel sistema informatico siano aggiornati e prontamente stampati su richiesta.

Si faccia comunque attenzione al fatto che, quello che a prima vista potrebbe sembrare una nuova e alternativa modalità di conservazione di documenti fiscali, in realtà si limita a stabilire una modalità di tenuta di tali documenti limitatamente all’esercizio corrente, che non influisce minimamente sulle modalità di conservazione stabilite dal DPCM 3 dic 2013 (che rende un documento elettronico un documento informatico opponibile a terzi) e che non deroga dagli artt. 2214 e 2220 del codice civile, tuttora vigenti in termini di regolare tenuta dei documenti contabili; prova ne è il fatto che nulla è variato per tutti gli altri libri e registri contabili.

Scopo della disposizione è quello di semplificare i processi amministrativi causati dal differimento temporale della registrazione per effetto dell’utilizzo degli strumenti meccanografici. Pertanto, la regolarità della tenuta delle scritture contabili, in assenza di annotazione su carta, è da ritenersi conforme se i dati, che si riferiscono all’esercizio corrente, risultano aggiornati ed immediatamente stampabili su richiesta in sede di accesso, ispezione o verifica a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Non è al momento specificato se la stampa deve essere ottenuta direttamente dal software gestionale in uso all’azienda (con maggiori ed evidenti garanzie in termini di attendibilità), oppure se si possa banalmente utilizzare un file in un formato statico (Es: pdf) prodotto e memorizzato su un dispositivo di memoria di massa interne o esterne ad un computer. Risulta comunque altamente sconsigliabile l’utilizzo di formati di file che permettano la modifica dei dati presenti all’interno del documento (quali ad es. fogli di excel) o che permettano l’utilizzo di macro al loro interno.  

A ben vedere, anche per il fatto che già questa sia prassi diffusa, si tratta di un chiarimento tutto sommato tardivo la cui utilità pratica, nell’ottica della prossima introduzione obbligatoria della fattura elettronica e la conseguente trasmissione dei dati in tempo reale all’ AdE, sarà sempre più ridotta fino, ad un auspicabile scomparsa di questi registri, almeno per quanto riguarda la fatturazione tra imprese   


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