REGOLAMENTO (UE) 2019/787 sulle BEVANDE SPIRITOSE
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 maggio scorso, il REGOLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.
Il Regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2019, e sarà applicabile a partire dal 25 maggio 2021.
Per espressa previsione normativa, le bevande spiritose la cui descrizione, presentazione o etichettatura non è conforme con gli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 787/2019, ma è conforme con gli articoli 16 e 23 del regolamento (CE) n. 110/2008 e che sono state etichettate prima dell'8 giugno 2019 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.
Alla luce dell'esperienza recente e dell'innovazione tecnologica, degli sviluppi di mercato e dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori, l’Unione Europea ha ritenuto necessario aggiornare le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose e rivedere le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Lo scopo della normativa è quello di contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, all'eliminazione dell'asimmetria informativa, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza.
Come di consueto, trasuda dalla lettura dei Considerando la volontà del legislatore europeo di mantenere in equilibrio gli interessi (a volte contrapposti), del consumatore da una parte, e del mercato dall’altra.
Nell'interesse dei consumatori, il citato Regolamento mira ad applicarsi a tutte le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione, siano esse prodotte negli Stati membri o in paesi terzi.
Al fine di preservare e accrescere la reputazione, sul mercato mondiale, delle bevande spiritose prodotte nell'Unione, il presente regolamento vuole che le norme e i parametri si applichino anche alle bevande spiritose prodotte nell'Unione a fini di esportazione.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 797/2019, una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica destinata al consumo umano, che possiede caratteristiche organolettiche particolari.
Per definizione, una bevanda spiritose possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti dell'allegato I, categoria 39 del citato Regolamento, ed è stata prodotta direttamente mediante l'uso di uno dei metodi di seguito elencati, utilizzati singolarmente o in combinazione:
· distillazione di prodotti fermentati, con l'aggiunta o meno di aromi o di alimenti aromatizzanti,
· macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o una loro combinazione,
· aggiunta, singolarmente o in combinazione, all'alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande spiritose.
Qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita, la qualità dell'acqua deve essere necessariamente conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio (15) e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), e il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l'aggiunta dell'acqua, deve restare conforme al titolo alcolometrico volumico minimo previsto dal Regolamento stesso.
Le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione devono soddisfare i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, salvo disposizione contraria.