Responsabilità del gestore di impianti sciistici: obblighi e doveri.

Responsabilità del gestore di impianti sciistici: obblighi e doveri.

E’ di qualche mese fa una interessante Sentenza della Corte di Cassazione su un tema, in questi giorni molto attuale, della responsabilità del gestore degli impianti sciistici.

La sentenza e’ della III sez. penale, n. 50427 del 13/12/2019. La Suprema Corte di Cassazione fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito ai profili organizzativi concernenti la valutazione e la gestione dei pericoli e della situazioni di rischio nell'ambito degli impianti sciistici. Veniva contestato all'imputato (Legale Rappresentante di una Società che aveva in gestione una pista da slittino) di aver colposamente cagionato la morte di un minore, il quale era uscito dal tracciato della pista in una parte priva di protezione, precipitando su un pendio lato-valle. La Corte individua un primo profilo colposo in capo al gestore per aver omesso - prima di mettere in esercizio la pista - la preliminare valutazione dei rischi, un obbligo non delegabile a soggetti terzi. La Corte, nel motivare la sentenza, fa riferimento, dunque, all'art. 3 l. 363/2003, che prevede espressamente, in capo ai gestori degli impianti dell'obbligo "di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo", un obbligo, prosegue la Corte, avente natura elastica, "i cui contenuti devono essere individuati sulla base di un'accorta disamina delle condizioni specifiche in cui l'agente si trova ad operare nel caso concreto, e che abbraccia la preventiva valutazione del rischio connesso alla pericolosità intrinseca della pista, di modo che possa essere messa in esercizio nelle condizioni di massima sicurezza per gli utenti della pista". In questo senso e in ossequio a una lettura estensiva dell'art. 17 D.Lgs. 81/2008, l'iniziale valutazione dei rischi dell'impianto finisce così per costituire "un adempimento doveroso e non delegabile" in capo al gestore dell'impianto, proprio perché tale valutazione costituisce una scelta gestionale di fondo, rappresentando "un prius logico rispetto alla possibilità di conferire a un soggetto terzo la responsabilità in tema di sicurezza della pista". Di conseguenza, "il gestore ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo il proprio grado di esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti sulla pista [...], avuto riguardo ai luoghi in cui essa è ubicata e alla casistica concretamente verificabile in relazione all'utilizzo della pista medesima, e deve adottare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione per tutelare la salute e la sicurezza degli utenti [...] Può dunque affermarsi il principio secondo cui il gestore di una pista di slittino ha l'obbligo, non delegabile, di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio della pista medesima, sicché egli risponde, a titolo di colpa, della morte di un utente della pista, deceduto a causa di un incidente provocato da una situazione di pericolo [...] che non era stato valutato dal gestore medesimo prima della messa in esercizio della pista". La Cassazione infine pone attenzione sul sistema di controlli e cioè’ sulle condizioni entro le quali opera l'obbligo di vigilanza in capo al gestore dell'impianto.

In ossequio sempre alle conclusioni raggiunte dalla prevalente giurisprudenza formatasi a commento del D.Lgs. 81/2008, la Suprema Corte riconosce che - al pari del Datore di Lavoro - il gestore dell'impianto mantiene "un obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi".

Un dovere di vigilanza, conclude la Corte, che potrà ritenersi concretamente ed efficacemente attuato, a condizione che il gestore "sia informato dei principali eventi lesivi che si verifichino sulla pista e delle eventuali azioni di contrasto intraprese dal delegato. Il delegante perciò, all'atto di conferimento della delega deve perciò predisporre adeguati processi che garantiscano un flusso informativo, in modo da acquisire le notizie più rilevanti in tema di sicurezza della pista al fine di verificare il puntuale adempimento dei doveri a cui il delegato è preposto e, in caso di inerzia di costui, provvedere in sua vece".


Studio Legale Milano | Avv. Simone Manelli

avv.manelli@gmail.com


Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altre pagine consultate