“RISERVA MENTALE ED EFFETTI SUL MATRIMONIO CONCORDATARIO” – Cass., sez. VI, 25 giugno 2019 n. 17036
La riserva mentale rientra nei casi di divergenza tra volontà e dichiarazione.
Più in particolare, per quanto concerne l’istituto in esame, il dichiarante formula una dichiarazione di volontà diversa rispetto al proprio interno volere, senza alcuna intesa con il destinatario della dichiarazione e senza che quest’ultimo sia in grado di accorgersi della divergenza.
Di conseguenza, la riserva mentale non produce alcun effetto sul negozio che rimane valido ed efficace.
Di recente, la Suprema Corte ha affrontato una fattispecie particolare, vale a dire quella dell’incidenza della riserva mentale sul matrimonio concordatario.
Più in particolare era accaduto che il Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio per esclusione di uno dei bona matrimonii, vale a dire la convinzione della indissolubilità del vincolo da parte della sposa.
L’Autorità Giudiziaria, invece, per quanto concerne la validità ed efficacia per il nostro ordinamento del matrimonio, esclude qualsiasi rilevanza, nel caso di specie, alla riserva mentale della sposa, anche perché detta riserva in ordine alla indissolubilità del vincolo non è mai stata resa nota al futuro marito, il quale non poteva conoscere la stessa neppure adottando la dovuta diligenza.