Rottamazione-bis
Rottamazione-bis con meno vincoli
di Luigi Lovecchio
La nuova rottamazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prevista dall’articolo 1 del Dl 148/2017 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Anche questa volta quindi non rileva la data di notifica della cartella di pagamento o di comunicazione al contribuente della trasmissione del carico, ma quella in cui il credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore (circolare 2/E/2017). Non rileva pertanto neppure la data convenzionale di presa in carico da parte dell’agente della riscossione. Ciò significa che il debitore deve chiedere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la stampa dell’estratto di ruolo per conoscere l’entità delle somme definibili. A tale scopo, entro il 31 marzo 2018 l’agente della riscossione comunica per posta ordinaria al debitore l’importo dei carichi definibili dei quali non è ancora stata ufficializzata l’esistenza. Vale peraltro ricordare che la mancata trasmissione di tale comunicazione non esime il contribuente dal rispetto dei termini di legge, ragion per cui è opportuno che ci si attivi comunque presso l’ente di riscossione.
Il vantaggio è rappresentato dall’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Restano dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella e eventuali procedure esecutive.
La domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 su appositi moduli, che saranno pubblicati dal concessionario entro fine mese. L’agente della riscossione comunica l’importo da versare entro il 30 giugno 2018. Il numero massimo di rate è 5, tutte di uguale importo, in scadenza nei mesi da luglio a novembre 2018 (escluso agosto) e l’ultima a febbraio del 2019. Il debitore peraltro potrebbe avere interesse ad anticipare i tempi di presentazione della domanda per prevenire misure cautelari (fermo e ipoteca) o peggio ancora esecutive (pignoramento presso terzi). Va infatti ricordato che la pendenza della procedura non determina l’interruzione delle operazioni di recupero coattivo, salvo che non si provveda alla presentazione della domanda. Pertanto, se si è ricevuta ad esempio l’intimazione di pagamento propedeutica all’ipoteca oppure se si teme che venga aggredito il conto bancario o lo stipendio, si ha l’esigenza di inoltrare quanto prima l’istanza.
Un’altra novità riguarda i rapporti con le dilazioni pregresse. Questa volta, per accedere alla definizione non occorre essere in regola con i pagamenti delle rate, a prescindere dal fatto che la dilazione sia decaduta o meno. Questo significa che se si ha intenzione di aderire alla definizione, si possono interrompere da subito i pagamenti delle rate. Questo anche perché, come per la precedente definizione, non si possono dedurre le somme pagate a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione.
Inoltre, una volta presentata la domanda, relativamente ai carichi inclusi, sono sospesi ope legis i pagamenti delle rate che scadono successivamente alla stessa. Resta inoltre ferma la facoltà del contribuente di non versare la rata di luglio 2018 e di riprendere i versamenti della rateazione esistente alla data di trasmissione dell’istanza. Dopo che si è pagato la prima rata, invece, se si decade dalla dilazione non è più possibile rateizzare il carico scaduto. Si ricorda infine che tale divieto non opera se l’istanza viene presentata prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Da segnalare infine lo slittamento di un anno della rata di novembre 2017 per le università che hanno aderito alla sanatoria.
fonte: ilsole24ore del 17/10/2017