Sezioni Unite della Cassazione - Validità o meno del contratto bancario "quadro" recante la sola sottoscrizione del cliente.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 16/01/2018 n. 898, sono intervenute ad affrontare la questione se fosse valido o meno il contratto bancario “quadro” recante la sola sottoscrizione del cliente, sulla quale si era creato, negli ultimi tempi, un contrasto giurisprudenziale di legittimità e di merito.
Le Sezioni Unite, premettono che l'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), costituisce un’ipotesi di nullità per difetto di forma, posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.
Ne consegue che è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall'investitore, una copia è stata consegnata al cliente e il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione.
Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B., secondo cui "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".