SUPERBONUS DETERMINAZIONE DEL SAL
La Legge di Bilancio 2022 ha apportato ulteriori modifiche alle disposizioni per poter accedere alle agevolazioni del Superbonus 110%. In particolare, sono stati prorogati i termini di scadenza per le unità immobiliari unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
La norma utilizza specificatamente i termini: “lavori” e “intervento complessivo” per la determinazione del SAL eseguito, per consentire agli operatori professionali di guardare agli interventi da realizzare nel loro complesso e non al singolo intervento.
Nello specifico viene quindi ad assumere forza di legge quanto già espresso nella risposta all’interpello n. 538 del 09/11/2021, per cui: “Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30 per cento dell’intervento agevolabile, necessario – ai sensi del citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio – per esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non, come prospettato dall’Istante, all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione” ed ancora, anche nella risposta all’interpello n. 791 del 24/11/2021: “si rileva che, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 percento dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici”.
Quindi, nel caso di interventi su di un’unità immobiliare unifamiliare che comprenda lavori per efficientamento energetico e per riduzione dei rischi sismici, il 30% dovrà calcolarsi sul totale di spesa previsto per i due interventi e non distintamente considerati.