Truffa on line: competente il giudice del luogo di incasso delle somme pagate
Nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento on line, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con la sentenza del 14 novembre 2016, n. 48027, mediante la quale ha accolto il ricorso e annullato quanto già pronunciato dal Corte d'appello di Trento n. 17/12/2014.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal FATTO che la signora GAMMA, condannata per una truffa on line, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Trento in epigrafe deducendo:
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