L’amministratore che preleva i compensi arretrati dalla società fallita commette reato di bancarotta preferenziale o fraudolenta per distrazione?

L’amministratore che preleva i compensi arretrati dalla società fallita commette reato di bancarotta preferenziale o fraudolenta per distrazione?

Bancarotta preferenziale, per gli amministratori che pur consapevoli dello stato di crisi aziendale, e della presenza di crediti dei dipendenti e di terzi, continuino ad autoliquidarsi regolari compensi per il lavoro svolto, mentre il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione scatta a fronte di somme non congrue.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 81 del 3 gennaio 2020 ha respinto il ricorso di un padre ed una figlia, rispettivamente presidente e vicepresidente del Cda di una srl, condannati nel 2018 dalla Corte di appello di Trieste. I pagamenti incriminati riguardavano gli anni 2010 e 2011, mentre l'azienda sarebbe fallita pochi mesi dopo, nella primavera del 2012. Gli amministratori si erano difesi sostenendo che non vi erano state chiare avvisaglie della crisi considerato che ancora nel 2009 il bilancio aveva registrato un attivo. Per i giudici tuttavia la presenza dei decreti ingiuntivi dei creditori e le contestazioni delle stazioni appaltanti non lasciavano dubbi sulla consapevolezza della prossima bancarotta. Per la Suprema corte, già a partire dal giugno 2010 vi furono evidenti segnali di crisi «e, ciò nonostante, pur consapevoli che vi fossero altri crediti verso dipendenti non soddisfatti e crediti anche privilegiati verso terzi da soddisfare», gli imputati avevano «continuato ad attribuirsi somme a titolo di compenso senza che questo avesse alcuna valenza nell'ottica della salvaguardia dell'attività azienda». Dunque «essi avevano accettato il rischio di compromissione delle ragioni degli altri creditori» andando, di fatto a privilegiare la propria posizione creditoria a discapito di quella degli altri. La tesi difensiva, secondo la quale gli imputati non si sarebbero resi conto dello stato di crisi non trova riscontro, secondo la Corte, negli accertamenti svolti e “niente lascia presumere che le due figure gestorie non si fossero rese conto dell'esistenza di evidenti problematiche aziendali, risultanti dai dati obiettivi resi noti dal curatore”.

È bene ricordare che la fattispecie di cui all'art. 216, comma 3, legge fall. «punisce chi, prima o durante la procedura fallimentare esegua pagamenti o simuli titoli di prelazione allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi». In Sentenza la Corte, uniformandosi al dispositivo di cui all’art 216 comma 3 LF afferma che «Essenziale per la configurabilità del reato è la violazione della par condicio creditorum, con l'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori; in pratica vi è una deminutio patrimoniale che però non è illecita perché indebita e dettata da finalità depauperativi (come nella bancarotta per distrazione), ma che è penalmente rilevante siccome funzionale a soddisfare con precedenza rispetto agli altri un creditore effettivo, ma che non abbia titolo preferenziale». Viene confermato, in Sentenza che l’elemento psicologico richiesto è il dolo specifico, «costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri, secondo schema del dolo eventuale». «Ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile»

Per questo è importante farsi assistere sin dalle prime fasi del fallimento da un avvocato esperto e specializzato nei reati fallimentari. Una gestione disattenta di una situazione di fallimento societario o aziendale, infatti, può determinare gravi conseguenze anche per le persone vicine all'indagato. L’assistenza di un professionista esperto può invece assicurare, a tutti i livelli, la tutela di cui si ha necessità.

Studio Legale Avv. Simone Manelli

avv.manelli@gmail.com

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