UnipolSai COPERTURA COLPA GRAVE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE (Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Legge Gelli)

Lo scorso 1° aprile è entrata in vigore la Legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli Esercenti le Professioni Sanitarie”, detta anche Legge Gelli.

Per “Esercenti le Professioni Sanitarie” che dovranno obbligatoriamente adeguarsi alle Disposizioni della citata Legge Gelli, si intendono le seguenti figure professionali :

medico chirurgo (qualsiasi tipo di medico), odontoiatra, biologo, chimico, fisico, farmacista, veterinario, psicologo, infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio vascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario.

Il Legislatore, con la normativa de quo, introduce importanti modifiche nell’ambito della “responsabilità medica” proponendosi l’obiettivo di ridurre il contenzioso civile e penale a carico delle Strutture e del Personale Sanitario con i suoi effetti nefasti sul bilancio pubblico e garantendo una maggior tutela nei confronti degli Esercenti le Professioni Sanitarie e contestualmente un più efficace sistema risarcitorio nei confronti del paziente.

A carico dell’Esercente la Professione Sanitaria presso strutture pubbliche o private (compresi i medici convenzionati SSN ) viene posto l’obbligo di stipulare una Polizza di Responsabilità civile per colpa grave (a copertura della rivalsa della struttura sanitaria e della surroga dell’assicuratore) con pregressa e postuma in caso di cessazione dell’attività professionale decennali (art. 10 comma 3, Legge 24/ 2017).

La Legge Gelli sancisce quindi un obbligo di copertura assicurativa sia per le strutture sanitarie che per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

Si auspica che tali decreti, oltre a specificare i requisiti minimi che le polizze di assicurazione dovranno avere, contribuiscano a chiarire i molti dubbi interpretativi inerenti la Legge stessa.

Dal momento che la legge, con riferimento all’Esercente la Professione Sanitaria presso strutture pubbliche o private, è comunque operativa, anche in assenza di detti decreti, venendo incontro alle esigenze manifestate dai clienti, abbiamo predisposto coperture assicurative “per colpa grave” a tutela di questa importante fascia di mercato, sia o meno già assicurata con il nostro Gruppo, operando secondo i principi cardine della normativa ovvero:

1. garantendo l’esercente la Professione Sanitaria dall’azione di rivalsa o di surrogazione che può essere esercitata nei suoi confronti dalla struttura sanitaria o dall’assicuratore di quest’ultima, nel limite del triplo della sua retribuzione lorda, in caso di colpa grave;
2. prevedendo la pregressa decennale;
3. prevedendo la possibilità di postuma decennale in caso di cessazione dell’attività professionale.

La copertura è strutturata in modo diverso a seconda che si tratti di Esercenti Professioni Sanitarie:

1) operanti in strutture sanitarie pubbliche o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)

2) operanti in strutture sanitarie private.

Nel primo caso l’assicurazione opererà, come si è detto con pregressa decennale, per la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell’Assicurato, rientrante tra le seguenti circostanze:

  • Azione di responsabilità amministrativa per colpa grave svolta nei confronti dell’esercente la Professione Sanitaria operante nell’Azienda Sanitaria Pubblica o convenzionato con il S.S.N., esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge 24/2017;
  • Azione di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916, 1° comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Pubblica come previsto dall’art. 9 della legge 24/2017.

Nel secondo caso l’assicurazione opererà, come si è detto con pregressa decennale, per la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell’Assicurato, rientrante tra le seguenti circostanze:

  • Azione di rivalsa per colpa grave esercitata nei confronti dell’ Esercente la Professione Sanitaria operante nell’Azienda Sanitaria Privata ai sensi dell’art. 9 comma 6 della legge 24/2017 effettuata dall’Azienda Sanitaria stessa;
  • Azione di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916, 1° comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Privata come previsto dall’art. 9 della legge 24/2017. 

Per maggiori informazioni o per una quotazione rimango a disposizione presso i nostri uffici oppure contattatemi direttamente su linkedin o all'indirizzo mail lamberto@guardalbenassicurazioni.com.

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