Vaccino a minorenni: decide il Giudice in caso di disaccordo tra i genitori.
Considerata la situazione pandemica che stiamo attraversando, mitigata senz’altro dall’introduzione dei vaccini anti Covid-19, si stanno diffondendo sempre più nei Tribunali italiani i ricorsi di genitori che intendono vaccinare i propri figli nonostante il parere contrario del coniuge.
In questi casi si ricorre al Giudice che, ascoltate le parti e verificate le circostanze di fatto, autorizzerà, o meno, il genitore richiedente a sottoscrivere il consenso informato per la vaccinazione del figlio minorenne.
La giurisprudenza si è dimostrata favorevole alla somministrazione del vaccino anti covid-19 in tutti quei casi in cui l’inoculazione stessa non rappresenti un pericolo specifico per il minore (es. eventuali intolleranze al farmaco) ma anzi, il vantaggio dimostrato, superi grandemente il rischio di rari effetti avversi.
Fra le ultime pronunce in tal senso risulta quella emessa dal Tribunale di Monza (pubblicata il 22 luglio 2021) che, ai sensi dell’art. 337 ter c.c. e 709 ter c.p.c., ha risolto il contrasto di due genitori in totale disaccordo sulla somministrazione del vaccino al proprio figlio quindicenne, in favore della madre ricorrente favorevole al vaccino anti covid-19.
Il Collegio si è espresso positivamente sulla scorta del principio in base al quale il Giudice può sospendere momentaneamente la capacità genitoriale di quel soggetto contrario al vaccino, quando sussista un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulti efficace. Principio questo riconducibile sia ai vaccini obbligatori che a quelli non obbligatori.
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L’argomentazione utilizzata dalla giurisprudenza viene ricondotta alla sussistenza di un grave pregiudizio per la salute e la diffusione della malattia sul territorio nazionale tanto che, in senso opposto, altre decisioni hanno rigettato le richieste di un genitore quando il vaccino riguardi patologie aventi scarsa diffusione nel nostro paese.
Tali circostanze non ricorrono ovviamente per il Covid-19, patologia che notoriamente in un numero rilevante di casi ha avuto conseguenze gravi e/o mortali, con ampissima diffusione non solo sul territorio nazionale, ma mondiale, con effetti gravissimi sui sistemi sanitari di molti paesi.
In particolare, per ciò che concerne i minori, l’assenza di copertura vaccinale comporta il rischio, oltre che di contrarre il virus, di non poter partecipare alla vita sociale delle persone e al percorso educativo, essendo limitata loro la possibilità di accesso alle strutture formative.
Da ultimo è utile ricordare che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito la legittimità del divieto alla frequenza scolastica nel caso di immotivata mancata vaccinazione obbligatoria. Con Sentenza 8 aprile 2021 n. 116, la Corte Europea ha sancito che l’obbligo di vaccinazione non viola l’art. 8 della Convenzione Europea Dei Diritti dell’Uomo, ovvero il diritto al rispetto della vita privata. La Corte ha ritenuto che l’obbligo incombente sui genitori di sottoporre a vaccinazione i figli minori contro malattie, persegue l’obiettivo legittimo di proteggere la salute e i diritti non solo di chi riceve il vaccino ma anche di coloro non possono essere vaccinati per ragioni mediche.