#videosorveglianza
Imprenditori - È ancora reato installare apparecchi di #videosorveglianza (videocamere) che potenzialmente controllano a distanza l’attività lavorativa dei dipendenti - L’accordo con tutti i singoli lavoratori non è sufficiente - Serve inderogabilmente l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa - Lo conferma la #cassazionepenale (sentenza n. 1733 del 17.1.2020 - Sezione 3).
Ecco la vicenda.
Nel 2014 un datore di lavoro (negoziante) ha installato un impianto di videosorveglianza. Prima aveva firmato un accordo con tutti i singoli dipendenti. Non aveva alcun accordo con l’organizzazione sindacale (né l’autorizzazione amministrativa) imposti dalla legge.
Nel 2019 il Tribunale lo ha dichiarato colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Ammenda di tremila euro.
La Cassazione conferma la sentenza del Tribunale: l’accordo con i singoli dipendenti non esclude la responsabilità penale. L’installazione di videocamere è illegittima e penalmente sanzionata se manca l’accordo con l’organizzazione sindacale aziendale (o l’autorizzazione amministrativa).
In ogni caso, la legge vieta l’installazione delle apparecchiature per controllare l’attività lavorativa dei lavoratori. La legge limita tale installazione esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per sicurezza del lavoro e per tutela del patrimonio aziendale.
Dottore Commercialista specializzato in consulenza fiscale per aziende Italiane in Olanda.
4 anniGrazie Martino, molto interessante!