Newsletter n. 13/2024

Newsletter n. 13/2024

📌 UIF: novità rilevanti

1.     La UIF propone un sistema di indicatori di rischio basati sui dati pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volti a identificare potenziali comportamenti corruttivi negli appalti pubblici. Le ingenti risorse destinate agli appalti rendono tale settore particolarmente vulnerabile alla corruzione, che a sua volta in Italia è contraddistinta da uno stretto legame con la criminalità organizzata. Gli indicatori proposti misurano il rischio di corruzione focalizzandosi su alcuni aspetti specifici di ciascuna gara di appalto. Aggregando gli indicatori è possibile calcolare una misura di rischio a livello di aggiudicazione, di stazione appaltante e impresa aggiudicatrice. Le potenziali applicazioni operative di questi indicatori includono il monitoraggio delle gare di appalto, delle autorità appaltanti e delle imprese appaltatrici, nonché l'ausilio alle attività di antiriciclaggio.

2.     Criminalità organizzata ed economia legale: audizione del Direttore dell’UIF in Senato

3.     Segnalazioni di operazioni sospette nel I semestre 2024

Per quanto riguarda il settore non finanziario si osserva un incremento nelle segnalazioni dei professionisti (+45,9 per cento), trasmesse quasi esclusivamente dai notai e dal CNN, e in quelle degli operatori in valuta virtuale, più che raddoppiate rispetto al primo semestre del precedente anno. In aumento anche le comunicazioni trasmesse dalla Pubblica Amministrazione, che passano da 154 nel primo semestre 2023 a 756 nel primo semestre del 2024. In calo invece le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di gioco (-25 per cento) e dai soggetti che esercitano attività di custodia e trasporto di denaro contante o valori (-35,7 per cento).

📌 Consiglio dei Ministri: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione (esame preliminare)

Il regolamento amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF) del rispettivo Paese, con cadenza quindicinale, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro; le dichiarazioni riguardano il contante tradizionale e gli strumenti ulteriori, quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido. Alla UIF devono inoltre essere trasmesse le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

- MERCATO DELL’ORO

Si modificano le definizioni di “oro da investimento”, ricomprendendovi anche l’oro destinato a successiva lavorazione, e di “materiale d’oro” e si amplia il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all’UIF riducendo (da 12.500 euro a 10.000 euro) il relativo “valore soglia”, precisando che rilevano anche le operazioni nelle quali non vi sia stata consegna di oro e prevedendo che l’obbligo di dichiarazione sussista anche in relazione ad operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

Inoltre, si subordina l’esercizio, in via professionale, del commercio di oro da parte di società di capitali alla previa comunicazione all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM), al quale si attribuisce il compito di istituire e tenere un apposito registro.

Si modifica la disciplina inerente alle sanzioni in materia di attività professionale di commercio di oro e di dichiarazioni delle operazioni in oro.

- NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA

Si aggiornano le definizioni di “denaro contante”, “valuta”, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate”, “denaro contante non accompagnato”.

Si prevede che per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità - che sono alla base del sistema di sorveglianza dei movimenti di denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita da essa - non sia necessario ricorrere unicamente a sistemi informatici e che le citate informazioni possano essere utilizzate anche per finalità di prevenzione del riciclaggio.

In merito all’obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante (cosiddetto “denaro accompagnato”) di importo pari o superiore a 10.000 euro, si prevede che l’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete (come attualmente previsto) e se il denaro contante non è messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a fini di controllo.

Si attribuisce ad ADM e GDF il potere di trattenere (per massimo 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a 90) il denaro contante, qualora taluno entri od esca dal territorio nazionale, trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, senza dichiararlo all’ADM o qualora emergano indizi che tale denaro possa essere correlato ad attività criminose.

Si statuisce che i controlli non casuali delle movimentazioni di denaro contante si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici e si prevede l’utilizzabilità per fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di accertamento e contestazione relative all’adempimento degli obblighi di dichiarazione (rispetto al denaro accompagnato) e di informativa (per il denaro non accompagnato), nonché nell’ambito delle attività di trattenimento temporaneo di denaro contante.

Si dispone che lo scambio di informazioni tra l’ADM e la GDF e le omologhe autorità competenti degli Stati UE avvenga attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) e che, qualora emergano indizi di attività criminose correlate a denaro contante, che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell’UE, le citate informazioni vengano trasmesse dall’ADM e dalla GDF anche alla Commissione UE, all’EPPO e (dalla sola GDF) ad EUROPOL.

Si interviene in materia di estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi inerenti ai trasferimenti di denaro contante, incrementando le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta (per esempio, aumentando dal 15 al 30 per cento l’importo della somma non dichiarata che deve essere versato in caso di mancata dichiarazione di somme di denaro eccedenti i 10.000 euro, ma non i 40.000 euro) e introducendo un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.

⚖️ Tribunale di Roma, n. 15691/2021

Una banca proponeva opposizione avverso il decreto sanzionatorio del MEF per omesse SOS; eccepiva tra l’altro la contemporanea pendenza di un procedimento penale a carico degli esponenti aziendali per il delitto di cui all’art 132 TUB e a carico del collegio sindacale per il delitto di cui all’art 55 L.A. (ante 2017). Tribunale:

Per quanto concerne la contemporanea pendenza del procedimento penale e l’inciso “Salvo che il fatto costituisca reato” ex art. 57, 4° comma, del d.l.vo n. 231/2007 nel testo vigente all’epoca dei fatti, si osserva quanto segue.

L’art 9 della legge 689/1981 prevede che “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra, all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 04/10/2016, n. 47683).

Peraltro, il principio di specialità ex art. 9 della legge n. 689/81 in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso ove sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/04/2019, n. 10744; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/12/2011, n. 28379).

Orbene è chiaro che l’art 41 del d.l.vo n. 231/07 ha finalità di prevenzione e repressione del riciclaggio e che tali finalità non ha l’art 132, d.l.vo 01/09/1993, n. 385, contestata agli organi della società ricorrente davanti al Tribunale di Frosinone nel procedimento penale…, ai sensi del quale “Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329”.

Lo stesso non può, invece, dirsi per l’altro reato contestato nel medesimo procedimento, di cui all’art.

55, 5° comma, del d.l.vo n. 231/207, il quale puniva, nel testo vigente all’epoca dei fatti, l’omissione della comunicazione di cui all’art 52 comma 2 (omissis).

Dunque, questa norma, peraltro presente nel medesimo decreto legislativo n. 231/07, tutela lo stesso interesse o bene giuridico dell’art 41 vale a dire il controllo e la prevenzione del riciclaggio, con riguardo anche agli obblighi e adempimenti dell’art 41 oggi contestato.

Tuttavia, e ciò esclude la specialità e l’applicazione dell’art 9 della legge 689/1981, i soggetti destinatari del precetto sotto il profilo formale sono diversi, vale a dire il responsabile della dipendenza, il soggetto delegato o il legale rappresentante nel caso dell’art 41, il collegio sindacale e l’organismo di vigilanza nel caso degli artt. 55, 5° comma, e 52, 2° comma, rilevando ai fini della responsabilità la diversa qualifica rivestita, a prescindere dalla circostanza che più qualifiche possano essere in astratto rivestite dalla medesima persona fisica.

L’omessa SOS veniva ravvisata, tuttavia con ampia riduzione della sanzione alla luce della più favorevole normativa sopravvenuta del d.lg. 90/2017.

📚 In libreria

Orientamenti della giurisprudenza penale sull’Organismo di vigilanza ex d.lg. 231/2001

Questa seconda edizione riporta, in particolare, alcuni recenti sentenze e provvedimenti particolarmente rilevanti sul tema in discorso (Cass., 2022, “Impregilo”; Protocollo organizzativo Procura Generale Potenza, 2022; Appello Venezia, 2023, “BPVI”; Trib. Milano, 2023, “Johnson & Johnson”; Trib. Milano, 2024, “British Telecom”).

🏛️ Prossimi eventi nei quali sarò relatore sui temi della newsletter:

Il corso è riconosciuto Uniter S.r.l. ai fini della certificazione del “Compliance Manager” secondo la norma UNI 11883:2022.


Sono sempre ben graditi commenti e contributi sui temi della Newsletter.

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Ci vediamo al prossimo numero, online il 29 settembre.

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