testo della direttiva
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I commercianti che vendono beni di consumo nell’Unione europea (UE) sono obbligati a porre rimedio a difetti che esistevano al momento della consegna e che si manifestano entro due anni. Le norme comunitarie garantiscono ai consumatori un livello minimo di protezione, soprattutto se i beni non soddisfano gli standard promessi.
ATTO
Direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
SINTESI
I commercianti che vendono beni di consumo nell’Unione europea (UE) sono obbligati a porre rimedio a difetti che esistevano al momento della consegna e che si manifestano entro due anni. Le norme comunitarie garantiscono ai consumatori un livello minimo di protezione, soprattutto se i beni non soddisfano gli standard promessi.
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Armonizza quelle parti del diritto contrattuale dei consumatori sulla vendita di beni che riguardano le garanzie giuridiche* e, in misura minore, le garanzie commerciali* (garanzie).
PUNTI CHIAVE
- I venditori devono consegnare ai consumatori beni conformi al contratto di vendita.
- Per essere conformi i beni devono:
- essere conformi alla descrizione di vendita;
- essere idonei allo scopo per cui il bene è stato destinato;
- dimostrare la qualità e le prestazioni che ci si può ragionevolmente aspettare.
- I venditori sono responsabili di qualsiasi imperfetta installazione se questa fa parte del contratto. Ciò si applica sia se l’installazione è sotto la responsabilità del venditore sia se è dovuta a errate istruzioni per il consumatore.
- I consumatori hanno il diritto di chiedere che il bene difettoso sia riparato o sostituito gratuitamente entro un termine ragionevole e con un disagio minimo. Possono invece chiedere una riduzione adeguata del prezzo se la riparazione o la sostituzione non avviene in tempo o se causa inconvenienti gravi per il consumatore.
- I venditori, che sono responsabili dei beni che vendono nei confronti dei consumatori, possono adottare provvedimenti contro i produttori se il difetto è dovuto a loro.
- I venditori sono responsabili per eventuali difetti del bene che compaiono entro due anni dalla loro vendita. Tuttavia, i paesi dell’UE possono richiedere che i consumatori segnalino questi difetti al venditore entro due mesi dalla loro scoperta.
- Le garanzie commerciali devono indicare i diritti di garanzia giuridica dell’acquirente ed essere redatte in modo chiaro e comprensibile. I consumatori possono richiedere che una garanzia sia disponibile in forma scritta.
- I paesi dell’UE possono decidere di esentare dalla normativa i beni di seconda mano messi all’asta.
- La direttiva non si applica ad acqua, gas, energia elettrica o beni oggetto di vendita forzata o venduti da un’autorità giudiziaria.
TERMINI CHIAVE
* Garanzia giuridica: la protezione giuridica dell’acquirente, in relazione alle anomalie dei beni acquistati. Ciò non dipende dalle condizioni del contratto.
* Garanzia commerciale: la volontà del garante (spesso il produttore) di assumersi una responsabilità personale per taluni difetti entro un certo periodo di tempo.
Per maggiori informazioni, consultare le pagine relative a Vendite e garanzie sul sito Internet della Commissione europea.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 99/44/CE |
7.7.1999 |
1.1.2002 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2011/83/UE |
12.12.2011 |
13.12.2013 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1-11)
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64-88)
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29-33).
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