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La copia (digitale) del contratto di finanziamento “disconosciuta” e “contestata in modo inequivoco” dall’opponente è “priva di efficacia probatoria” se parte opposta non produce l’originale. Nota a Trib. Cagliari, 23 dicembre 2024 (segnalazione dell'Avv. Marcello Colamatteo). A cura dell'Avv. Veronica Valeria Loi. #dirittodelrisparmio #documentazionebancaria #copia #contratto #copiadigitale #disconoscimento #opposizione #produzione #produzionedocumentale #copiaoriginale #originale #onereprobatorio #oneredellaprova

La copia (digitale) del contratto di finanziamento “disconosciuta” e “contestata in modo inequivoco” dall’opponente è “priva di efficacia probatoria” se parte opposta non produce l’originale.

La copia (digitale) del contratto di finanziamento “disconosciuta” e “contestata in modo inequivoco” dall’opponente è “priva di efficacia probatoria” se parte opposta non produce l’originale.

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