✈️ #irlanda <<La vicenda chiarisce, nell’ambito del diritto europeo, la portata e i limiti dell’istituto dei ruling fiscali. In base a tale istituto le imprese possono richiedere a una amministrazione tributaria una “decisione anticipata” con riferimento al regime fiscale a cui saranno soggette, in modo da vincolare dette amministrazioni a una posizione ufficiale circa l’applicazione delle regole fiscali nazionali, con relative assicurazioni circa il conseguente trattamento fiscale garantito alle richiedenti. La pratica dei ruling fiscali non è vietata dal diritto europeo… sfruttare i vantaggi delle disparità tra sistemi fiscali non implica di per sé la concessione di un aiuto di Stato e la concorrenza fiscale tra Stati non è di per sé vietata. Tuttavia, come chiarito dall’Avvocato generale della causa, nelle sue conclusioni “La Commissione deve … poter verificare se, attraverso una misura fiscale, come una decisione anticipata, uno Stato membro conceda un vantaggio selettivo ad una determinata impresa. In tal caso, imprese già di per sé dotate di un notevole potere di mercato (…) che tendono alla concentrazione di tale potere, potrebbero trovarsi avvantaggiate ... Ad evitare queste conseguenze, dannose per concorrenza … e consumatori, servono le regole sugli aiuti di Stato”. >>
Post di Giuseppe Loffreda, PhD
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Si muove la ECJ (attesissima C-465/20 P). Gli accordi preventivi sulla tassazione degli utili imponibili (ruling fiscale) tra Stati membri e imprese sono sindacabili dalla Commissione UE anche se non investono tributi armonizzati se determinano vantaggi selettivi e, quindi, integrano aiuti di Stato, in questo caso per una impresa non residente (punti 370-375). La rinuncia di uno Stato membro al gettito tributario e l’omesso recupero di tale gettito costituisce aiuto di Stato se tale misura è ‘ad personam’, perché distorce la concorrenza (punto 320)
Fisco come aiuto di Stato: Apple rende 13 miliardi all’Irlanda
quotidiano.ilsole24ore.com
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🔵𝗜𝗻 𝗨𝗞 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗮𝘀𝗽𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗶 𝘃𝗮 𝗮𝗹𝗹'𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼 𝘓’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 Antonio Criscione 𝘢 Giuliano Foglia 𝘴𝘶 𝘗𝘭𝘶𝘴 24 L’abolizione del regime agevolativo applicabile ai c.d. “res non-dom” sarà accompagnata, a partire dal prossimo aprile, da un significativo inasprimento delle norme che regolano l’imposta di successione, con particolare riguardo a coloro che dal Regno Unito si trasferiscono all’estero. Antonio Criscione analizza, con l’aiuto di Giuliano Foglia, gli impatti delle nuove regole inglesi sui soggetti che si trasferiscono in Italia e optano per il regime dei nuovi residenti. Gli effetti negativi delle stesse, infatti, potrebbero essere in parte sterilizzate grazie alla convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposta di successione tra Italia e Regno Unito. Come osserva, Giuliano Foglia: «𝘓’𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 […] 𝘥𝘰𝘷𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 𝘪𝘭 𝘥𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪𝘭𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘪 𝘴𝘪 𝘴𝘪𝘢 (𝘨𝘦𝘯𝘶𝘪𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦) 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘧𝘦𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘙𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘰 (𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘥𝘰𝘴𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘗𝘢𝘦𝘴𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘪𝘭 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪 𝘷𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘦/𝘰 𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘳𝘢 𝘢𝘣𝘪𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦), 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘦𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘮𝘪𝘵𝘪𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘦𝘷𝘰𝘭𝘪 𝘪𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘦𝘰-𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘳𝘪𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘪𝘯𝘨𝘭𝘦𝘴𝘦, 𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘯𝘦𝘪 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘪𝘰𝘴𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘢𝘪𝘭 (𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘤𝘦𝘯𝘯𝘢𝘭𝘦) 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘱𝘰 𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢 𝘭𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘙𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘭𝘰𝘤𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢». #FPTax #ResNonDom #Successioni #tax
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Un sistema di tassazione equo ed efficiente, sia sul fronte della determinazione degli imponibili che su quello della prevenzione di condotte di evasione fiscale, dovrebbe rappresentare un obiettivo fondamentale di ogni Paese. Detto diversamente, ogni ordinamento tributario dovrebbe tendere alla prevedibilità dell’imposizione e alla certezza del diritto. Per gli investitori, italiani e stranieri, norme che cambiano repentinamente e spesso retroattivamente sono un segnale di arretratezza e scarsa affidabilità, al pari di un’amministrazione imbrigliata dalla burocrazia (una burocrazia “cattiva”, vero cancro del nostro Paese, non quella “buona” di Max Weber, necessaria in ogni organizzazione complessa) e di una giustizia lenta e inefficiente.
La riforma fiscale e la creazione di un nuovo rapporto fisco-contribuente
ipsoa.it
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La Riforma fiscale ha stabilito nuovi obblighi di garanzia per: 1) i soggetti non stabiliti in UE che, mediante un rappresentante fiscale, intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie; 2) per il rappresentante fiscale per essere autorizzato ad agire in quanto tale. Anselmo Martellotta e io facciamo il punto su #IPSOAQuotidiano di oggi edito da Wolters Kluwer Italia.
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𝐋𝐚 (𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚) 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐧𝐭𝐞 All'interno del numero di giugno della 𝐑𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢. Taulant Gërbiqi analizza la sentenza TF n. 9C_619/2022 del 26 giugno 2023, riguardante A. e B. contro la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino. La Corte ha stabilito che, sebbene l'imposta prelevata alla fonte debba essere conteggiata sull'imposta ordinaria, questo non avviene se il contribuente ha un'influenza determinante sull'ente debitore che non ha versato l'imposta. La Camera di diritto tributario ha errato nel suo giudizio poiché mancava di una base legale sufficiente, contravvenendo al principio di legalità, che richiede che il regime fiscale sia disciplinato dalla legge stessa. La responsabilità solidale dell'amministratore non può essere giustificata dai principi costituzionali o da considerazioni di equità. Per ulteriori approfondimenti: https://lnkd.in/gJGd6Zam
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LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE NEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DELEGA FISCALE IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE Nicolò Zanotti su Tax News - supplemento alla Rivista Trimestrale di Diritto Tributario di G. Giappichelli Editore Srl commenta le modifiche operate con la riforma fiscale in materia di residenza fiscale delle persone fisiche. Considerate le trasformazioni in atto, il legislatore della riforma fiscale ha sentito la necessità di riscrivere i tradizionali criteri di determinazione della residenza fiscale per adattarli al mutato quadro economico e all’attuale realtà internazionale. Con riferimento alle persone fisiche, analizzando le disposizioni contenute nel decreto legislativo recante l’attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, sembra che il risultato sia stato raggiunto soltanto in parte. #TaxNews #RivistaTrimestralediDirittoTributario #Giappichelli #RiformaFiscale #ResidenzaFiscale #FiscalitàInternazionale https://lnkd.in/dJx8shKR
31/07/2024 - La residenza fiscale delle persone fisiche nel decreto di recepimento della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale
taxnews.it
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3386/2024 si è pronunciata sul rapporto intercorrente tra il fenomeno dell’#esterovestizione e l’imposta di #registro. In particolare ha affermato che “il contrasto del fenomeno dell'esterovestizione societaria assume valenza di #principio generale dell'ordinamento applicabile non soltanto alle #imposte sui redditi - (..) ma anche alle #imposte indirette, trovando il suo fondamento nel diritto #tributario europeo, nel dovere costituzionale di partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione UE e OCSE”. Sulla base dell’art. 73 comma 3 del Tuir (tempus regit actum) e della giurisprudenza consolidatasi che defini(va) la sede dell'#amministrazione "il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione della società e dove si convocano le assemblee" i #giudici di legittimità ritenevano sussistere una pluralità di elementi indicativi della contestata fittizietà della localizzazione della residenza fiscale dell'ente societario a Londra. Conseguentemente affermavano che la Cgt avrebbe errato ad escludere la configurabilità di un'ipotesi di esterovestizione, assoggettando all'imposta di registro nella misura #fissa ai sensi dell'art. 4, nota IV, della parte I della tariffa allegata al DPR n. 131/86, in luogo dell'#aliquota proporzionale del 7%, l'atto di conferimento nella società di diritto #inglese di immobili situati in Italia, da parte del #socio residente in Italia, a seguito di una delibera di aumento del #capitale della società.
L'ESTEROVESTIZIONE INCIDE ANCHE SULL'IMPOSTA DI REGISTRO
dominiciassociati.com
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Nel contributo redatto per Assagenti nel mese di luglio scorso abbiamo esposto il contenuto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE il 30 maggio 2024 nel procedimento C-743/22. Con tale pronunzia la Corte ha chiarito che - eccezion fatta per il caso in cui con la differenziazione dell'aliquota sulle accise si intenda perseguire una specifica finalità - non è compatibile con il diritto unionale una normativa nazionale che autorizzi regioni o comunità autonome a fissare aliquote diverse per le accise esigibili per il medesimo prodotto ed il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato. In caso di violazione di tale principio il contribuente ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato, previo deposito di specifica istanza all’Amministrazione finanziaria competente. https://lnkd.in/d45FpaMH
Accise ad aliquota differenziata non compatibili con il diritto UE
assagenti.it
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🎯CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, con il team costituito dai soci FABRIZIO ALIMANDI e Beatrice Fimiani, e dai senior associate, Lorenzo Serena e Lavinia Parma, ottiene il riconoscimento dell’applicazione del regime della #partecipation exemption (c.d. #PEX) per la plusvalenza realizzata da un soggetto residente in Francia a seguito della cessione di una partecipazione importante in una società italiana (c.d. #substantial #partecipation). 💼 La Corte di Giustizia milanese - riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’applicazione di detto regime - ha dichiarato illegittimo il diniego opposto all’istanza di rimborso del tributo versato in eccedenza dalla società francese rispetto a quello dovuto, al ricorrere dei medesimi presupposti, da una società residente per effetto del più vantaggioso regime ad essa applicabile. 💼I giudici aditi hanno difatti acclarato la natura discriminatoria, e dunque contraria ai principi comunitari, del trattamento fiscale riservato dalla norma ratione temporis vigente ai soggetti non residenti chiamati ad assolvere le imposte in Italia in base alle previsioni contenute in alcuni Trattati contro le doppie imposizioni. ✨L’azione giurisdizionale si conferma pertanto opportuna oltre che l’unica al momento efficacemente percorribile per i soggetti UE ai fini del recupero delle imposte illegittimamente esatte nei periodi d’imposta ante 2024 sulle plusvalenze assoggettate a tassazione in Italia laddove come nel caso di specie siano comprovati i requisiti per l’applicazione del regime PEX. #cmslaw #tax #tributario #fiscale #fiscal
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📌 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀? Il decreto sulla riforma della fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) ha modificato la nozione di residenza fiscale delle società contenuta nel TUIR. La nuova disposizione ha modificato l’art. 73, comma 3, TUIR: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale”. 👉 Scopri le nostre FAQ: https://lawdeal.it/faq/ #LawDeal #Milano #ConsulenzaLegale #faq
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