🟠 📢 Con una serie di ordinanze cautelari pubblicate ieri, il Consiglio di Stato ha sospeso parzialmente gli effetti del c.d. DM Aree Idonee, stabilendo che, fino alla definizione del merito dei giudizi (udienza al TAR Roma il 5 febbraio 2025), le Regioni sono tenute a confermare le fattispecie di aree idonee già previste dall’art. 20 comma 8 d.lgs. 199/2021. In particolare, il Collegio ha disposto la sospensione cautelare dell'articolo 7, comma 2, lett. c) del DM Aree idonee, che prevede la mera facoltà delle Regioni di fare salve le aree idonee, escludendo la possibilità di una disciplina regionale più restrittiva rispetto a quella nazionale. Si tratta di un’importante decisione che potrà meglio orientare le legislazioni delle varie Regioni e garantire la tutela delle iniziative già avviate dai vari operatori del settore che avevano fatto affidamento sulle fattispecie di idoneità stabilite da tempo dal legislatore nazionale.
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💣 Come anticipato nel mio post precedente, 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗵𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘇𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝘀𝗼 𝗹'𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗠 𝗔𝗿𝗲𝗲 𝗜𝗱𝗼𝗻𝗲𝗲, nella parte in cui consente alle regioni di individuare le aree idonee in senso più restrittivo rispetto a quanto stabilito in via transitoria dall'articolo 20, comma 8 del D.lgs n. 199 del 2021. 👨⚖️ In altri termini, il Consiglio di Stato - seppure al sommario esame proprio della fase cautelare - ha deciso di sospendere l'articolo 7, comma 2, lett. c) del DM Aree idonee, ritenendo che la legge nazionale già individua determinate aree da contemplarsi come idonee; pertanto, "𝙣𝙤𝙣 𝙨𝙚𝙢𝙗𝙧𝙖 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙖 𝙧𝙞𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙧𝙨𝙞 𝙨𝙥𝙖𝙯𝙞𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙥𝙞ù 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙧𝙞𝙩𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙘𝙞𝙥𝙡𝙞𝙣𝙖 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚". 🎯 La decisione definitiva sulla vicenda è rinviata alla data del 5 febbraio 2025. Fino ad allora, le Regioni non potranno adottare leggi che contengano disposizioni in contrasto con quanto stabilito dall'ordinanza del Consiglio di Stato. Qui il link all’ordinanza: https://lnkd.in/d2wDZ5um
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FER - DM AREE IDONEE - Cds, Sez IV, ordinanza 14 novembre 2024, n. 4298 Il Consiglio di Stato interviene sull’atto applicativo delle emanande leggi regionali precisando che le aree idonee ad ospitare interventi FER previste dall’art. 20 non potranno essere derogate in sede legislativa dalle Regioni (quantomeno sino alla pronuncia nel merito da parte del Consesso). Questo un breve estratto della sentenza: "il D.M. 21 giugno 2024 va sospeso limitatamente alla sola norma dell’art. 7, comma 2, lettera c), che alle Regioni dà la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8” del decreto 199/2021 chiarendosi che tali aree rimarranno disciplinate dall’art. 20 comma 8 del d. lgs. 199/2021 stesso sino al termine di efficacia di quest’ordinanza, di cui appresso;- ciò con effetto sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il Giudice di primo grado pronuncerà all’esito del procedimento, per cui l’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 è già fissata"
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Consiglio di Stato, sentenza n. 7704 del 20 settembre 2024 Il Consiglio di Stato conferma la sentenza n. 2949/2023 del Tar Lombardia e, dopo aver affermato la piena legittimazione delle associazioni del settore a presentare questo tipo di azione, condanna la Pubblica amministrazione per il ritardo maturato nella gestione delle domande di emersione, ribadendo il principio giurisprudenziale secondo cui il termine massimo per concludere la procedura di emersione non può mai superare i 180 giorni. Il ritardo è stato grave e sistematico e ha assunto, a parere dei giudici di Palazzo Spada, “proporzioni di vero e proprio “fenomeno” di diffusa e cronicizzata mala gestio amministrativa”, tali per cui la sentenza del Tar Lombardia di accoglimento del ricorso non poteva che essere confermata. Nello specifico, in presenza di adeguate risorse finanziarie, come nel caso della procedura di emersione per la quale sono stati stanziati mezzi economici ad hoc, l’inefficienza della Pubblica amministrazione non può essere giustificata da presunte difficoltà derivanti dall’elevato numero di domande o dalla presunta presenza di numerosi tentativi di falsificazioni. Anzi, il Consiglio di Stato chiarisce che, nella gestione delle procedure di regolarizzazione delle persone straniere, le misure correttive – di tipo organizzativo, semplificatorio ed acceleratorio – sono state intempestive, cioè “tardivamente adottate” dalla Pubblica Amministrazione solo dopo la diffida presentata ex art. 3 del D.lgs. n. 198/2009, mentre avrebbero dovuto e potuto essere adottate “ab origine o quanto meno…prima della presentazione dell’odierno ricorso”. La sentenza è di fondamentale importanza anche perché, come anticipato, conferma la legittimazione e l’interesse ad agire delle associazioni del settore, chiarendo che l’azione collettiva contro l’inefficienza dell’azione amministrativa
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Condivido, a beneficio di tutti, il brillante lavoro svolto dal Cons. Avv. Carlo Cavallo in materia di #rimborso in favore degli imputati #assolti, per le spese legali sostenute. Un istituto tanto utile quanto poco conosciuto: qui le carte di lavoro
PRESUPPOSTI E MODALITA’ OPERATIVE IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER GLI IMPUTATI ASSOLTI: incontro in materia deontologica organizzato il 9 ottobre 2024 dalla Commissione Scientifica dell'Unione Regionale dei Consiglio dell'Ordine del Piemonte e della Valle d'Aosta
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Consiglio di Stato, sentenza n. 7704 del 20 settembre 2024 Il Consiglio di Stato conferma la sentenza n. 2949/2023 del Tar Lombardia e, dopo aver affermato la piena legittimazione delle associazioni del settore a presentare questo tipo di azione, condanna la Pubblica amministrazione per il ritardo maturato nella gestione delle domande di emersione, ribadendo il principio giurisprudenziale secondo cui il termine massimo per concludere la procedura di emersione non può mai superare i 180 giorni. Il ritardo è stato grave e sistematico e ha assunto, a parere dei giudici di Palazzo Spada, “proporzioni di vero e proprio “fenomeno” di diffusa e cronicizzata mala gestio amministrativa”, tali per cui la sentenza del Tar Lombardia di accoglimento del ricorso non poteva che essere confermata. Nello specifico, in presenza di adeguate risorse finanziarie, come nel caso della procedura di emersione per la quale sono stati stanziati mezzi economici ad hoc, l’inefficienza della Pubblica amministrazione non può essere giustificata da presunte difficoltà derivanti dall’elevato numero di domande o dalla presunta presenza di numerosi tentativi di falsificazioni. Anzi, il Consiglio di Stato chiarisce che, nella gestione delle procedure di regolarizzazione delle persone straniere, le misure correttive – di tipo organizzativo, semplificatorio ed acceleratorio – sono state intempestive, cioè “tardivamente adottate” dalla Pubblica Amministrazione solo dopo la diffida presentata ex art. 3 del D.lgs. n. 198/2009, mentre avrebbero dovuto e potuto essere adottate “ab origine o quanto meno…prima della presentazione dell’odierno ricorso”. La sentenza è di fondamentale importanza anche perché, come anticipato, conferma la legittimazione e l’interesse ad agire delle associazioni del settore, chiarendo che l’azione collettiva contro l’inefficienza dell’azione amministrativa
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DM “AREE IDONEE” 21 GIUGNO 2024: RESTA FISSATA AL 5.2.2025 L'UDIENZA PUBBLICA DI TRATTAZIONE DEL MERITO. All'esito della Camera di Consiglio del 9 ottobre 2024, il T.A.R. Lazio ha comunicato la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso per il 5 febbraio 2025. Contro ogni previsione, senza apposita istanza di prelievo, il T.A.R. ha sollecitamente fissato la suddetta udienza pubblica, per decidere in merito all'annullamento del decreto ministeriale impugnato. Le censure proposte avverso il DM in questione si appuntano, in particolare, sulle disposizioni recate dagli artt. 1, 3 e 7 del decreto e sulla soppressione della disposizione prevista dall'art. 10, che inizialmente contemplava delle misure di salvaguardia per i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto. Si tratta di numerose ed articolate questioni di compatibilità con il diritto eurounitario, nonché di profili di illegittimità costituzionale, afferenti, in alcuni casi, all’esercizio dell’attività legislativa delegata. I ricorrenti ritengono infatti che l’avversato decreto ministeriale i) avendo di fatto rinunciato all’enucleazione di principi e di criteri uniformi per l’individuazione delle aree idonee e non idonee e ii) avendo lasciato la più totale discrezionalità alle Regioni (in contrasto con il quadro normativo di riferimento della materia trattata) sia stato adottato in patente violazione dei surrichiamati principi. Occorre infatti che l’attività del legislatore delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento, rispettando la ratio della legge delega e, ancor di più, i suoi puntuali principi e criteri direttivi. Ad ogni modo, anche prescindendo da tali aspetti, l’importanza, il numero e la complessità delle censure fatte valere con il ricorso introduttivo imponeva senz’altro il necessario approfondimento, proprio della fase di merito del giudizio. Il T.A.R. Lazio pare quindi aver colto l'importanza della “posta in gioco” e - a fronte della rinuncia alla misura cautelare ed anche senza il deposito di un’apposita istanza di prelievo - ha subito fissato l'udienza pubblica di trattazione del merito per il 5 febbraio 2025. In questo torno di tempo, le regioni saranno teoricamente al lavoro per l'elaborazione delle leggi regionali che, proprio secondo le contestate disposizioni del DM, dovrebbero provvedere all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [lavoro che la sola Regione Sardegna ha già cominciato e che è ormai prossimo a conclusione, prevedendo contestatissime disposizioni che, in mancanza delle misura di salvaguardia dianzi richiamate, non mettono al riparo nè i procedimenti autorizzativi (e connessi) in corso, né i provvedimenti favorevoli rilasciati in precedenza, definiti dalla legge della R.A.S. (addirittura) “privi di efficacia” (sic!)].
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Le nuove linee guida dell'ANAC sul "pantouflage"
🔹 Pantouflage: nuove Linee Guida ANAC su potere regolatorio e sanzionatorio dell’Autorità Tra le misure preventive contro la corruzione, il divieto di pantouflage (o revolving doors in inglese) riveste un ruolo fondamentale. Questo fenomeno descrive il passaggio dei funzionari pubblici al settore privato per sfruttare competenze e connessioni acquisite nel pubblico impiego. 🔒 Divieto di Pantouflage: il divieto opera a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e si affianca alle norme di inconferibilità e incompatibilità introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Queste misure aiutano a prevenire conflitti di interesse e garantire imparzialità. 📑 Linee Guida ANAC 2024: con la delibera n. 493 del 25 settembre 2024, ANAC fornisce orientamenti interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori del pantouflage, affiancando e integrando il Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Queste linee guida aiutano le amministrazioni a migliorare le proprie misure di prevenzione. ⚖️ Ruolo Regolatorio e Sanzionatorio ANAC: il legislatore ha attribuito ad ANAC la competenza per il rilascio di pareri e l’esercizio di un potere regolatorio e sanzionatorio in materia di pantouflage, come stabilito dalla legge 190/2012. La giurisprudenza ha confermato il ruolo di vigilanza e sanzionatorio, riconosciuto anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022. ✨ L’emanazione di queste Linee Guida rappresenta un ulteriore passo verso una pubblica amministrazione sempre più integrata, trasparente e orientata all’integrità. Consulta sul sito le Linee Guida e il Regolamento sul Pantouflage https://lnkd.in/diJTZDKr
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Segnalo questo mio contributo pubblicato su Italia Oggi ed avente ad oggetto l'interessantissima sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2024 con la quale la Consulta, nel confermare la legittimità costituzionale dello scudo erariale varato durante l'emergenza Covid, ha offerto agli operatori del settore ed allo stesso Legislatore un nuovo e rivoluzionario angolo di visuale dal quale partire per addivenire, finalmente, ad una formulazione moderna e coerente del concetto di danno erariale
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Parafrasando Shakespeare e poi Marx, la compliance può essere vista come una nuova talpa che si aggira nel diritto penale d’impresa. Dall’entrata in vigore del D.Lgs 231/2001 gli strumenti di compliance si sono moltiplicati ponendo al centro dell’ agire dell’impresa l’archetipo dell’auto-regolamentazione. Nel tempo il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ha perso la sua efficacia anche a causa del susseguirsi degli interventi normativi che hanno creato una babele di presidi di controllo. Una tale complessità di strumenti è tra l’altro lo specchio di una complessità di fonti, costituta da standard nazionale, normativa secondaria, disciplina europea, legislazione nazionale e codici di autodisciplina. Al disordine della normativa corrisponde inevitabilmente il disordine del suo linguaggio: assetti, modelli, piani, misure organizzative, monitoraggio, controllo, vigilanza sono , a mio parere, espressione di una lingua senza regole. La compliance è nel panorama attuale un oggetto difficile da praticare nella sua interezza, interezza che non riesce ad esistere dispersa nei suoi tanti rivoli. Costruire un rinnovato Modello significa riflettere più descrizioni di compliance e affinché ciò avvenga il Modello ex D.Lgs 231/2001 dovrà essere coordinato ed espressione di continuità. Soltanto se integrato all’interno di una correlazione e non solo attuato come uno dei momenti di organizzazione preventiva, esso sarà in grado di assumere senso e forza. In questa “ripartenza” di riforma è altresì necessario dialogare con dottori commercialisti dal momento che gli elementi caratterizzanti i modelli in questione integrano esempi di risk management vale a dire un sistema di gestione dei rischi che permette l’identificazione degli stessi e successivamente la creazione di specifici protocolli. Il modello 231 ritrae e imprime la volontà dell’impresa. E il dottore commercialista ne è parte integrante, anzi necessaria.
Il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Alberto Rizzo, con uno dei suoi ultimi provvedimenti (si è dimesso ieri), ha costituito un gruppo di lavoro che vede rappresentati pariteticamente magistrati e avvocati per procedere alla riscrittura della responsabilità amministrativa degli enti
Alla Giustizia riparte la riforma del decreto 231
ntplusdiritto.ilsole24ore.com
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