Ammissibile l’omologazione forzosa di accordi di ristrutturazione dei debiti anche quando gli unici creditori sono il Fisco e/o gli Enti Previdenziali

Ammissibile l’omologazione forzosa di accordi di ristrutturazione dei debiti anche quando gli unici creditori sono il Fisco e/o gli Enti Previdenziali

Con sentenza del 15 maggio 2024, il Tribunale di Ancona ha omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 del CCII anche in mancanza dell’adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, non ritenendo abusivo il ricorso a tale strumento alla luce di una proposta più conveniente dell’alternativa liquidatoria e di una percentuale minima offerta (40% o superiore) in linea con quanto previsto dall’art. 63 CCII, nonché ai sensi dell’art. 1-bis del D.L. 69/2013, convertito con L. 103/2023.

Nel caso di specie, gli unici creditori interessati dall’accordo di ristrutturazione erano i soggetti pubblici rappresentati dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

Il Tribunale di Ancona ha ritenuto che la proponente, ai sensi dell’art. 63 CCII, applicabile ratione temporis (e, ad abundantiam, ai sensi della novella di cui all’art. 1-bis del D.L. 69/2013, convertito con L. 103/2023), avesse adeguatamente documentato la buona fede nelle trattative con i creditori “pubblici”, tanto in relazione alla percentuale offerta (pari o superiore al 40%) quanto al vaglio di maggior convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il Tribunale ha altresì considerato che l’Agenzia delle Entrate, all’esito delle lunghe trattative intercorse, non aveva espresso il proprio dissenso formale, salvo poi depositare opposizione all’omologazione proponendo doglianze afferenti anche alla dedotta condotta abusiva della proponente, senza tuttavia documentare in modo circostanziato i presupposti dell’evidenziato abuso. E ciò, tanto in ossequio al generale principio di specifica allegazione e prova, quanto alle indicazioni espressamente formulate dalla sede centrale dell’Agenzia delle Entrate, che ha richiamato al massimo rigore nella prospettazione delle opposizioni sulla convenienza (mancata) degli accordi o dei concordati ove sia fatta richiesta di cram down che devono essere corredate da idonea e specifica documentazione a supporto di quanto dedotto.

Il Tribunale ha inoltre precisato che “il piano proposto consente di evidenziare come gli accordi in transazione con Agenzia Entrate e Inps rispondano da un lato alle esigenze di risanamento dell’impresa, dall’altro a quelle di soddisfazione degli enti, consentita dall’utilizzo dei flussi della continuità”, e che tali finalità, cui non è secondario il valore azienda in continuità, “possono e devono essere raggiunte proprio mediante gli strumenti offerti dal CCII tra cui rientra l’ARD quale paradigma di elasticità e selettività nella scelta (motivata) dei creditori ai quali proporre gli accordi di ristrutturazione”.

Quanto all’opposizione INPS, il Tribunale di Ancona ha evidenziato “l’obiettiva maggior utilità per detto ente della prospettata continuità poiché in ipotesi di cessazione dell’attività di impresa a cui conseguirebbero i licenziamenti (volontari o meno) dei dipendenti determinerebbe un ingente esborso di risorse economiche per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.

Pertanto, nell’omologare l’accordo, il Tribunale di Ancona ha ritenuto sussistenti i requisiti di cui all’art. 63 CCII, nonché quelli (seppur non essenziali nel caso di specie) di cui alla novella legislativa del 2023, ossia l’interesse concorsuale consistente nella maggior convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, la percentuale minima di soddisfazione e il valore costituito dalla continuità d’impresa e dunque dal risanamento della stessa. Il Tribunale ha infatti precisato che il piano e gli accordi con Agenzia delle Entrate ed INPS si presentavano “del tutto in linea con i presupposti di veridicità, correttezza e corretta applicazione dei principi inerenti il trattamento dei creditori negli ARD ed in particolare sussistono i presupposti per omologare coattivamente mediante la c.d. fictio iuris dell’adesione del creditore erariale e previdenziale”.


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