Assicurazioni: agente responsabile delle condote illecite del subagente
di Mario Piselli
L’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell’articolo 2049 del Cc, dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente, suo diretto preposto, quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se, invece, le condotte del subagente esorbitano dalle predette incombenze, l’agente è responsabile in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto. Lo ha stabilito la terza sezione della Cassazione con la
sentenza 23 giugno 2017 n. 15645.
Le motivazioni della Corte di cassazione - Il giudice di legittimità ha chiarito che alla subagenzia si applica la disciplina del contratto di agenzia, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale.
Il contratto di subagenzia si distingue da quello di agenzia assicurativa in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell’agente e non per conto di un’impresa assicuratrice; conseguentemente il subagente è sprovvisto di potere rappresentativo dell’impresa assicuratrice, a meno che quest’ultima non attribuisca tali poteri direttamente al subagente.
Le somme riscosse dal subagente non entrano, pertanto, direttamente nel patrimonio dell’impresa assicuratrice, ma in quello dell’agente subpreponente, salvo il sorgere contestuale, in capo a quest’ultimo, dell’obbligo di rimettere all’impresa assicuratrice un importo pari ai premi riscossi detratte le provvigioni. Il profilo del ritrasferimento delle somme dall’agente alla compagnia assicurativa deve ritenersi regolato dall’articolo 1713 del Cc, che prevede un distinto atto di rimessione dal mandatario al mandante di quanto ricevuto a causa del mandato.