Cessione del credito e revocatoria
Il cessionario beneficia ope legis degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto – ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto – di agire in executivis nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l’atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito ex latere creditoris (Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2022, n. 20315)